Il Palazzaccio chiarisce che la condizione di clandestino senza un'occupazione stabile non può condurre in automatico a una valutazione di pericolosità sociale
di Annamaria Villafrate - Accolto dalla sentenza n. 11343/2020 della Cassazione (sotto allegata) il motivo del ricorso con cui il difensore contesta la decisione del Giudice di Pace, per errata applicazione dell'art. 34 del dlgs n. 274/2000. La pericolosità sociale che ha condotto alla condanna, infatti, non può ritenersi integrata dalla mera condizione di clandestino senza un'occupazione stabile, ma da un'analisi più approfondita e attenta della personalità del cittadino straniero.

Violazione dell'ordine di allontanamento

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Il Giudice di Pace afferma la penale responsabilità dell'imputato per il reato contemplato dall'art. 14 del dlgs. n. 286/1998, per aver violato, senza giustificato motivo, l'ordine di allontanamento emesso dal Questore, con conseguente condanna al pagamento della multa di 10.000 euro. Negata la causa di non punibilità perché il danno o il pericolo da individuarsi nella sicurezza dei cittadini non è esiguo, visto che il soggetto non lavora ed è quindi potenzialmente pericoloso in ragione della condizione di clandestino e disoccupato.

Ricorso in Cassazione: no pericolosità sociale

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L'imputato a mezzo difensore ricorre in sede di legittimità contestando l'affermazione secondo cui il soggetto è portatore di pericolosità sociale, visto che dal 2009 non ha commesso violazioni significative della legge. La pretesa pericolosità non pare potersi fondare sulla mancanza di un'occupazione stabile. L'esame della personalità dell'imputato

è del tutto sommaria e non ha tenuto conto della condotta collaborativa dello stesso durante il controllo. Si contesta altresì come il secondo motivo il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando anche in questo caso una valutazione superficiale della personalità dell'imputato.

Il clandestino senza occupazione non è automaticamente pericoloso

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Con sentenza n. 11343/2020 la Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso poiché ai sensi dell'art. 34 del dlgs n. 274/2000 "Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale (…)." Ribadisce inoltre come spesso la Corte ha escluso la procedibilità per la particolare tenuità del fatto anche ai reati in materia d'immigrazione di competenza del giudice di pace.

Nel caso di specie la finalità di tutelare la sicurezza dei cittadini influenza la decisione finale, ma questa ricostruzione non è condivisa dalla Corte poiché i profili dell'ordine pubblico e della sicurezza assumono un rilievo secondario rispetto alla ratio primaria della normativa sull'immigrazione, che è quella di gestire correttamente i flussi migratori. Gli Ermellini rilevano come il giudice abbia valorizzato erroneamente lo status di irregolare per fondare un giudizio negativo di pericolosità senza procedere a un esame concreto della personalità dell'imputato.

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