Pubblicata la prima sentenza di merito che si esprime sulla recente questione posta dall'introduzione dell'istituto del reddito di cittadinanza in relazione al diritto all'assegno divorzile

Avv. Filomena Zaccardi - Da quando è stata emanata la normativa istitutiva del reddito di cittadinanza, circa un anno fa, numerosi operatori si sono chiesti se e come tale misura di sostegno economico rilevi in ordine alla disciplina sull'assegno di mantenimento e divorzile. Uno dei primi tribunali che si è espresso sulla problematica è stato il Tribunale di Frosinone che, in data 18 febbraio 2020 (giudice relatore ed estensore dott. Andrea Petteruti), ha depositato una sentenza nella quale, tenendo conto della percepibilità, da parte della moglie, del reddito di cittadinanza, le ha negato l'invocato assegno divorzile.

La vicenda: richiesta di assegno divorzile a carico del marito

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Con ricorso depositato nel 2017, una moglie sessantunenne adiva il Tribunale per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e, oltre ad altre richieste, porre a carico del marito un assegno divorzile dell'importo di €. 200,00 mensili. Allegava di avere un reddito da lavoro talmente insufficiente ai propri bisogni che le venivano corrisposti regolari aiuti da enti pubblici e dai propri familiari.

Il marito contestava la richiesta di assegno divorzile sotto innumerevoli profili. Nelle more del giudizio, entrava in vigore la Legge n. 26 del 29 marzo 2019, istitutiva del reddito di cittadinanza. Il marito, quindi, allegava anche che la moglie, giusta il quadro personale ed economico descritto, fosse in possesso di tutti i requisiti per richiedere ed ottenere il reddito di cittadinanza anche nella misura massima prevista.

Secondo il coniuge, dunque, la nuova normativa attribuiva alla ricorrente, dal 2019, il diritto a percepire un reddito adeguato al proprio mantenimento, costituito appunto dal reddito di cittadinanza, per conseguire il quale non sussisteva alcuna impossibilità obiettiva. Considerato che, giusta uniforme giurisprudenza, il diritto all'assegno divorzile viene meno laddove il reddito percepito, o percepibile, sia congruo, il diritto di ricevere il reddito di cittadinanza escludeva il diritto di vantare l'assegno. Né, aggiungeva, l'eventuale inerzia della moglie nel richiedere tale misura poteva gravare negativamente su di lui ed, anzi, la mancata proposizione della domanda doveva essere interpretata a sfavore della stessa ricorrente in quanto avrebbe costituito una volontaria sottrazione ai miglioramenti del reddito previsti per legge.

Le risultanze processuali accertavano: che i coniugi si erano separati consensualmente con verbale omologato nel 2001, nel quale era stabilito che nulla doveva all'altro, a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti; che la moglie abitava in una casa in affitto con un canone di €. 400,00 mensili; che il suo reddito da lavoro era inferiore al canone di locazione; che beneficiava di aiuti pubblici regolari dalla regione nella quale si era trasferita nel 2010, oltre che di aiuti economici costanti da parte della madre e delle figlie; che, prima di trasferirsi, aveva sempre lavorato stagionalmente, percependo, nei periodi di disoccupazione, la relativa indennità; che il marito viveva con la pensione di circa €. 1.200,00 mensili che condivideva con una nuova compagna, disoccupata; che entrambi i coniugi erano proprietari, per un mezzo indiviso, della ex casa coniugale. Rimaneva, inoltre, incontestato, in capo alla moglie, il possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza ma la stessa non chiariva se lo avesse chiesto o ottenuto.

La decisione: no al diritto all'assegno di divorzio

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Il Tribunale - premesso che, per stabilire se sussiste il diritto all'assegno di divorzio, occorre tener conto, in ossequio alla pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. n. 18287/18, a) delle condizioni economiche delle parti; b) del contributo apportato dalla richiedente al patrimonio economico ed umano della famiglia; c) dell'età dell'istante; d) della possibilità di lavorare in futuro; e) della durata del matrimonio - osserva: che la richiedente è comproprietaria di un immobile; che percepisce un reddito da lavoro nonché aiuti pubblici e privati; che ha grande capacità lavorativa; che non contesta di essere in possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza.

Il Giudice, soprattutto, sottolinea come ella sia "in condizione di ottenere benefici pubblici in misura addirittura superiore rispetto al reddito percepito ed a quest'ultimo maggiorato dell'invocato assegno di divorzio (reddito di cittadinanza)".

Conclude, pertanto, che il reddito attualmente percepito e quello in concreto percepibile, tenuto conto degli indici sopra elencati, non giustifichi la corresponsione di alcuna somma a titolo assistenziale, perequativo o compensativo.

Niente assegno divorzile se c'è reddito di cittadinanza

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Come ricorda il Tribunale, l'attuale orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte attribuisce all'assegno divorzile natura assistenziale, compensativa e perequativa (ma già la Prima Sezione, nel recente provvedimento del 7.10.19 n. 24934, riconosce allo stesso una funzione quasi esclusivamente assistenziale, con abbandono di quella compensativa e perequativa in quanto ricondurrebbe al principio obsoleto del tenore di vita). Per il riconoscimento dell'assegno vi è, comunque, unità di orientamento nel ritenere che occorra, in primis, accertare l'inadeguatezza dei mezzi economici del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive: in particolare, il diritto all'assegno viene meno laddove il reddito percepito, o percepibile, sia congruo.

La valutazione delle capacità reddituali del richiedente l'assegno divorzile deve tener conto di ogni tipo di reddito disponibile. In tale nozione devono, pertanto, sicuramente ricomprendersi "le elargizioni da parte di familiari che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità" (Cass. 29.01.15 n. 1730; Cass. 10.6.2014 n. 13026; Cass. 29.06.96 n. 5916) e "tutte le altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti" (Cass. 11.07.13 n. 17199), tra cui può senz'altro annoverarsi il reddito di cittadinanza. Esso, infatti, può essere utilizzato per l'acquisto di generi alimentari, bevande, prodotti per l'igiene personale, farmaci, libri, elettrodomestici, smartphone, tablet, pc, biglietti per il cinema, teatro e concerti, oltre che per pagare l'affitto (per il quale vi è un importo dedicato), così attribuendo al beneficiario risorse per le spese essenziali. Come tale, costituisce una utilità certamente suscettibile di valutazione economica. Una utilità, perdipiù, da stimare non solo in quanto effettivamente e concretamente goduta ma anche laddove meramente godibile.

Quindi, laddove il richiedente abbia anche solo la possibilità di percepire, all'attualità, un reddito congruo, ed il reddito di cittadinanza può considerarsi a tutti gli effetti un reddito congruo, tale percepibilità andrà considerata ai fini del diritto di ricevere l'assegno divorzile. E', pertanto, del tutto corretto che la sentenza qui esaminata abbia stimato e valorizzato, unitamente alle altre utilità economicamente valutabili, il possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza in capo alla moglie per determinare il suo eventuale diritto all'assegno divorzile ed abbia, in definitiva, concluso che il diritto della richiedente a percepire il reddito di cittadinanza incide sul diritto a percepire l'assegno divorzile facendolo venir meno.

Avv. Filomena Zaccardi

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Ferentino (FR)

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