Una decisione del Giudice Domenico Potetti del Tribunale di Macerata in tema di sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73, 7° co., d.P.R. 309/1990 nel giudizio allo stato degli atti
di Paolo M. Storani - Affrontare uno scritto o una decisione del Dott. Domenico Potetti è sempre occasione di apprendimento; stavolta vediamo alle prese l'autorevole pubblicista con un caso in cui è necessario stabilire la relazione dell'attenuante contemplata all''art. 73, 7° co., d.P.R. n. 309 del 1990 con la tipologia del giudizio abbreviato.

Entrano, dunque, in frizione un'attenuante ch'è di risultato con la tempistica del procedimento penale.
La pronuncia (inedita) dà una risposta a tale incontro-scontro.

I dati identificativi della pronuncia del Tribunale Penale di Macerata del 7 luglio 2017, ricchissima di riferimenti alla giurisprudenza in materia della Suprema Corte, che abbiamo evidenziato con i neretti, sono stati oscurati direttamente dall'Autore, che dirige l'Ufficio GIP/GUP presso il Tribunale di Macerata.

Buona lettura!


TRIBUNALE DI MACERATA, Sezione GIP / GUP, 7 luglio 2017, Giudice Domenico Potetti, IMP. E. H. ed altri.


In tema di relazione fra l''''attenuante della collaborazione di cui all''''art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, e giudizio abbreviato, è da escludere che il giudice di primo grado debba o possa attendere l''''esito delle indagini per stabilire l''''entità del contributo offerto dalla collaborazione dell''''imputato (ciò si porrebbe in contrasto con la volontà espressa dallo stesso imputato al momento della richiesta volta alla celebrazione del giudizio "allo stato degli atti", e con il principio di speditezza processuale che caratterizza tale tipo di procedimento), e quindi la soluzione del problema sta nella possibilità per l''''imputato di fornire, nel giudizio di appello, mediante la richiesta di rinnovazione dell''''istruzione, la prova dell''''avvenuta idonea collaborazione.


In tema di confisca prevista dal comma 7 bis dell''''art. 73 del d. P.R. n. 309 del 1990 (inserito dall''''art. 4, comma 1, lett. a), del d. lg. 29 ottobre 2016, n. 202) tale confisca non è possibile quando la condotta criminosa consiste nella detenzione di sostanza stupefacente la quale, per sua natura, non è di per sé stessa produttiva di un profitto (al contrario della vendita).


Omissis


Sulla questione di responsabilità penale ben poco vi è da dire anche per quanto riguarda … .

Non solo la sostanza stupefacente è stata trovata nella vettura dallo stesso condotta e nell''''abitazione di cui egli è titolare.

Soprattutto egli stesso ha confessato che tutta la sostanza stupefacente rinvenuta nel corso dell''''operazione di polizia di cui si tratta gli apparteneva, ed era (ovviamente) finalizzata allo spaccio.

Deve quindi essere affermata la responsabilità penale di … per tutti i reati a lui ascritti.

Ovviamente, in ragione dei quantitativi elevati di tale sostanza stupefacente (anche per quanto riguarda la cocaina), e per il profilo di spacciatore professionale di medio livello, come è stato ammesso dallo stesso imputato, non può essere ravvisata nel presente caso la fattispecie minore di cui al comma quinto dell''''art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990.

L''''unica questione rilevante che si pone nella decisione circa la posizione di … appare in effetti essere quella dell''''esistenza o meno dell''''attenuante di cui all''''art. 73, comma settimo del d.p.r. n. 309 del 1990, il quale com''''è noto prevede che le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l''''attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l''''autorità di polizia o l''''autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Giova però osservare nel caso di specie che la collaborazione fornita da … è appena agli albori, come si evince dall''''annotazione di polizia giudiziaria del 19 maggio 2017, in atti.

Soprattutto, non vi è concreto elemento che consenta di "misurare", e cioè valutare i risultati, della collaborazione prestata da … .

È ragionevole presumere che sulla base dell''''interrogatorio reso dal medesimo il pubblico ministero possa quantomeno tentare di raggiungere ulteriori risultati, non solo investigativi, ma (ed è ciò che di più rileva) anche nella sede processuale, ottenendo l''''affermazione di responsabilità penale di eventuali ulteriori imputati e, in ipotesi, sequestri di quantitativi di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, non è possibile per questo giudicante valutare attualmente i risultati dell''''attività di collaborazione di …, essenzialmente per due motivi.

Innanzitutto (primo motivo) non è possibile conoscere in questa sede quali siano, ipoteticamente, gli atti di indagine compiuti sulla base delle dichiarazioni collaborative di ….

In senso contrario depone innanzitutto una considerazione pratica, e cioè che ne deriverebbe una discovery investigativa che potrebbe avere esiti disastrosi per i risultati che gli inquirenti volessero raggiungere sulla base di quelle dichiarazioni (non è difficile ipotizzare iniziative investigative la cui utilità esige il massimo riserbo).

Nello stesso senso depone anche un argomento in diritto, per il quale il regime di segretezza delle indagini (art. 329 c.p.p.) non consente una discovery del procedimento parallelo eventuale.

Inoltre (secondo motivo), poiché l''''attenuante in questione è un''''attenuante "di risultato", nemmeno quella discovery, e l''''attesa della fine dell''''attività investigativa potrebbero servire, a rigore, per stabilire con una certa affidabilità se i risultati della collaborazione resa da … possono essere ascritti a quell''''attenuante.

A quei fini occorrerebbe in effetti disporre di una sentenza definitiva del giudice competente, o quantomeno di risultati provenienti dal giudizio di cognizione che consentano a questo giudicante di effettuare una valutazione (circa i risultati della collaborazione) che sia provvista di un minimo di affidabilità, per aver superato il vaglio giurisdizionale.

D''''altra parte, però, non sembra possibile disapplicare l''''attenuante di cui al comma settimo dell''''art. 73 del DPR n. 309 del 1990 solo perché l''''imputato ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.

In estrema sintesi, il presente processo pone la nota questione del rapporto tra contenuto giuridico dell''''attenuante in questione e rito alternativo abbreviato.

Per la soluzione di tale questione ritiene questo giudicante che possa essere seguito il filo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, sia sul versante del contenuto da riconoscere all''''attenuante della quale si discute, sia (appunto) sul versante del rito abbreviato.

Quanto ai contenuti dell''''attenuante (utilità della collaborazione), si deve ammettere che ai fini del riconoscimento dell''''attenuante di cui all''''art. 73, co. settimo, del d.P.R. n. 309-90, è necessario che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, sicché non vi rientrano le dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza (v. Cass., n. 16431-11).

Ai fini dell''''applicazione dell''''attenuante del ravvedimento operoso di cui all''''art. 73, co. settimo, d.P.R. n. 309-90, non è sufficiente il mero dato dell''''offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (v. Cass., n. 9069-13).

Nello stesso senso si ritiene che ai fini del riconoscimento dell''''attenuante speciale prevista per la collaborazione, è necessario verificare la concretezza, l''''utilità e la proficuità del contributo offerto dall''''imputato (v. Cass., n. 44478-12).

Ancora nello stesso senso si è ritenuto che ai fini del riconoscimento dell''''attenuante di cui all''''art. 73, co. settimo, del d.P.R. n. 309-90, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (v. Cass., n. 20799-10).

Insomma si tratta, appunto, di un''''attenuante "di risultato", che però in genere è rinviato ai tempi lunghi del procedimento penale.

Ciò crea una frizione con il giudizio abbreviato.

Infatti, a tale proposito, giustamente si è osservato che lo svolgimento con il rito abbreviato del giudizio per l''''imputazione di traffico illecito di sostanze stupefacenti impedisce di attendere l''''esito delle indagini scaturite dalla collaborazione dell''''imputato per stabilire l''''entità del contributo e, quindi, la sussistenza delle speciali circostanze attenuanti (v. Cass., 15202-09).

Nello stesso senso, in tema di giudizio abbreviato, si è ritenuto che quando si proceda per un reato concernente il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga invocata l''''attenuante di cui al comma settimo dell''''art. 73 del d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, è da escludere che il giudice debba o possa attendere l''''esito delle indagini per stabilire l''''entità del contributo offerto dalla collaborazione dell''''imputato.

Tale eventualità, infatti, si porrebbe in stridente contrasto con la volontà espressa dallo stesso imputato al momento della richiesta volta alla celebrazione del giudizio "allo stato degli atti", in palese violazione anche del principio di speditezza processuale che caratterizza tale tipo di procedimento (v. Cass., n. 7907 del /1998).

La soluzione del problema sta allora nell''''affermazione della Cassazione secondo la quale in tema di attenuante speciale di cui all''''art. 73, co. settimo, d. P.R. n. 309-90, la possibilità per l''''imputato di fornire, nel giudizio di appello, mediante la richiesta di rinnovazione dell''''istruzione, la prova dell''''avvenuta collaborazione non è preclusa dal fatto che in primo grado si sia proceduto con le forme del rito abbreviato (v. Cass., n. 16199-13).

In conclusione, allo stato non vi sono le condizioni per riconoscere all''''imputato … l''''attenuante di cui al comma settimo dell''''art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990.

3) Trattamento sanzionatorio

Venendo alla determinazione del trattamento sanzionatorio da riservarsi all''''imputato …, va innanzitutto riconosciuto il vincolo della continuazione fra tutti i reati contestati (art. 81 del codice penale), considerato il fatto che si tratta di condotte analoghe, poste in essere contestualmente, nonché tutte evidentemente finalizzate all''''illecito arricchimento.

La condotta più grave, per la pena edittale prevista, e quella prevista dal comma primo dell''''art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 (detenzione di cocaina).

Considerato che la sostanza stupefacente detenuta per la condotta più grave (cocaina) è caratterizzata da un quantitativo piuttosto esiguo, e considerata altresì l''''incensuratezza dell''''imputato, pena base viene fissata in quella di anni otto di reclusione ed euro 26.000,00 di multa.

Considerata la condotta processuale dell''''imputato (il quale ha confessato le sue responsabilità, ed ha prestato anche quantomeno un inizio di collaborazione), al medesimo possono essere concesse le attenuanti generiche, ai sensi dell''''art. 62 bis del codice penale, in virtù delle quali la pena viene diminuita sino a quella di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

Ai sensi dell''''art. 81 del codice penale, la pena viene quindi aumentata fino ad anni sei di reclusione ed euro 21.000,00 di multa.

In virtù della diminuente del rito la pena viene fissata definitivamente nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

All''''affermazione di responsabilità penale consegue altresì la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre che a quelle eventuali di restrizione.

Ai sensi dell''''art. 29 del codice penale, l''''imputato va altresì condannato alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

L''''imputato ha dimostrato di essere socialmente pericoloso, in quanto inserito a livelli quantomeno medi nello spaccio professionale di sostanze stupefacenti.

Pertanto del medesimo viene disposta l''''espulsione dal territorio nazionale una volta espiata la pena.

Quanto alla somma di denaro sequestrata a … (euro 1.980,00), occorre considerare che l''''imputato esercita, a quanto sembra, attività di commercio ambulante, e quindi tale somma (non elevata) appare giustificata e proporzionata rispetto a tale attività.

Non vi è prova dell''''origine delittuosa di tale somma di denaro, né vi è prova di un preciso profitto derivante dall''''attività di spaccio.

Ne consegue che la confisca della somma di denaro non può essere disposta ai sensi dell''''art. 12 sexies del DL n. 306 del 1992.

Tale disposizione prevede che (fra l''''altro) è sempre disposta la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Al contrario nel caso di specie sussiste sia la giustificazione della provenienza della somma di denaro, sia la proporzione rispetto all''''attività economica esercitata.

La somma di denaro non può nemmeno essere confiscata ai sensi del comma sette bis dell''''art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990.

Tale disposizione prevede infatti, fra l''''altro, che nel caso di condanna è ordinata la confisca:

- delle cose che ne sono il profitto,

- ovvero quando essa non è possibile la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

A tale confisca è di ostacolo invece il fatto che non vi è prova dell'origine delittuosa di tale somma di denaro, mentre la mancanza di una determinazione del profitto del reato consente la confisca per equivalente.

Quest'ultima peraltro è anche impedita dal fatto che la condotta di cui ai capi di imputazione consiste nella detenzione di sostanza stupefacente la quale, per sua natura, non è di per sé stessa produttiva di un profitto (al contrario della vendita).

Omissis

F.to il Giudice Dott. Domenico Potetti

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