E non è escluso che sotto l'albero o magari per l'Epifania, arrivi qualche altra nuova sentenza, visto che i tribunali (almeno non per legge) non chiudono per le vacanze.

Mentre la giustizia francese è impegnata in questi giorni a dirimere quella che Le Figaro ha intitolato una vera e propria "battaglia giuridica per i presepi", con i tribunali amministrativi di diverse città (Nantes, Béziers, Melun e Montpellier sinora) alle prese con le richieste di demolizione dei simboli religiosi ritenuti violatori del principio di separazione tra Chiesa e Stato, anche quella italiana, sebbene più "moderata", non manca di esprimere la sua sui "temi natalizi".

Dal risarcimento danni causati dagli "addobbi natalizi" alla responsabilità amministrativa per il noleggio di un aereo privato per portare a destinazione il direttore d'orchestra di un concerto per il giorno della vigilia, passando per il danno da vacanza rovinata

per la soppressione dell'aereo che avrebbe consentito di raggiungere i familiari durante le feste e per l'illegittimità del licenziamento del lavoratore che aveva accettato un piccolo omaggio natalizio, sono diversi, infatti, i casi analizzati, negli anni, dalla giurisprudenza del Bel Paese, legati, in qualche modo, alle vicende del Natale.

E non è escluso che sotto l'albero o magari per l'Epifania, arrivi qualche altra nuova sentenza, visto che i tribunali (almeno non per legge) non chiudono per le vacanze.

Ecco una carrellata delle pronunce più significative sui temi del Natale:

-      Quando l'albero "fa male": responsabilità per custodia per incidente causato dal "ceppo natalizio"

In materia di risarcimento danni da insidia stradale, un "ceppo natalizio" allestito dalla parrocchia perle festività di Natale sulla strada comunale può valere la responsabilità per custodia del comune, per i danni causati a terzi. Così il Giudice di Pace di Giarre, con sentenza n. 726 del 18 novembre 2010, ha ritenuto il comune responsabile ex art. 2051 c.c., quale custode della strada pubblica per aver omesso di vigilare sulla stessa adottando le cautele atte ad evitare danni a terzi.

A convincere il giudice, è bastata la prova, da parte del danneggiato, circa la sussistenza del rapporto di causalità tra l'evento e il danno, a prescindere dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa.

Nella specie, il ceppo era stato posizionato, occupandone una buona parte, sulla corsia di marcia percorsa dall'attore ed era privo di segnalazione di preavviso e/o delimitazione, nonché di autorizzazione da parte dell'ente pubblico.

Anche in un altro caso, la recente sentenza n. 21398/2014 della Cassazione ha ribadito la responsabilità per custodia in una fattispecie di danno da "schiacciamento", cagionato ad un ragazzo rimasto vittima della caduta di un disco di cemento, usato dall'amministrazione comunale come basamento di un albero di Natale allestito durante le feste e poi rimosso e abbandonato in un'area non interclusa. Dando ragione ai genitori del ragazzo, la Corte ha ritenuto che la responsabilità non poteva essere esclusa né dal fatto che il custode non fosse proprietario della cosa custodita, né dal mero "animus derelinquendi" da parte del custode, né ancora dalla circostanza che la cosa in sé non fosse pericolosa.

 

-      Questo volo non s'ha da fare: illegittimo il noleggio di un aereo per far arrivare a destinazione il direttore d'orchestra per il concerto di Natale

In una sentenza di qualche anno fa (n. 36/A del 16 novembre 1995), la Corte dei Conti ha ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa per il noleggio di un aereo-taxi sulla tratta Londra-Roma, giustificato con l'assoluta urgenza di far arrivare nella capitale il direttore d'orchestra incaricato di dirigere il concerto di Natale di Roma del 1992.

Per la Corte, infatti, non solo era inesistente qualsiasi ragione di improcrastinabile urgenza o necessità, ma inoltre, l'uomo avrebbe potuto raggiungere la meta con uno dei numerosi voli di linea, presenti quotidianamente, sulla tratta in oggetto.

 

-      Ferie da Natale a Capodanno a qualunque costo? Giusto il licenziamento del lavoratore che si assenta senza autorizzazione

Nonostante il rifiuto della richiesta da parte del datore di lavoro, una dipendente aveva deciso di non presentarsi comunque al lavoro ed era rimasta a casa da Natale a Capodanno.

Le ferie natalizie non autorizzate però le sono costate care, visto che la Cassazione, con sentenza n. 20461 del 30 settembre 2010, ha ritenuto legittimo il licenziamento confermato dalla Corte d'Appello di Caltanissetta.

L'allontanamento arbitrario dal posto di lavoro dal 24 al 31 dicembre 2001, malgrado il rifiuto dell'azienda datrice, ha rilevato la Cassazione, "costituiva giusta causa di recesso, conformemente peraltro a quanto previsto dall'art. 151 del CCNL", considerata la mancata prova delle circostanze che potevano rilevare a rendere più lieve l'infrazione e quindi eccessiva la sanzione del licenziamento, ai fini del giudizio di necessaria proporzionalità.

 

-      Sì agli "omaggi natalizi": un piccolo dono non legittima il licenziamento

Con la sentenza n. 15926 del 25 giugno 2013, la Cassazione ha stabilito l'illegittimità di un licenziamento disciplinare a carico del dipendente di un'azienda che aveva accettato un omaggio natalizio (nella specie, un'agenda contenente al suo interno cinque buoni di benzina per un valore complessivo di 50 euro) da parte di un fornitore, senza informarne i superiori, violando così, a detta dell'azienda, i doveri di diligenza e fedeltà.

Ribaltando le sentenze dei giudici di merito, la Corte ha ribadito il principio della proporzionalità tra la condotta contestata al lavoratore e la sanzione inflitta dal datore di lavoro, affermando che quest'ultimo può far ricorso alla pena espulsiva soltanto in presenza di una violazione degli obblighi contrattuali di tale gravità da ledere il vincolo di fiducia che lega l'azienda e il dipendente e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro, sottolineando, altresì, che occorre a tal fine, valutare il complessivo comportamento del lavoratore.

Considerate, quindi, l'irreprensibilità del dipendente in oltre 30 anni di servizio, la prassi da parte dello stesso fornitore (così come di altri) di recapitare in totale trasparenza doni natalizi ai funzionari e ai dirigenti dell'azienda (così come avvenuto per tutto il team del lavoratore licenziato), nonché la natura del regalo che, pur differenziandosi dai soliti "panettoni e bottiglie di spumante", non poteva certo essere definito "prezioso", la Corte ha quindi accolto le istanze del lavoratore, ritenendolo meritevole, solo per non aver informato i superiori della ricezione del dono, di una sanzione meno grave del licenziamento.

 

-      Anche i mercatini di Natale devono rispettare il principio d'uguaglianza: competenza del giudice amministrativo per la violazione della proporzionale etnica

La controversia riguardante la lesione del principio della proporzionale etnica, nella composizione della commissione dei mercatini di Natale rientra nelle materie riservate alla cognizione esclusiva ed inderogabile del giudice amministrativo di Bolzano, nella sua veste di "arbiter paritetico politicis".

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 492 del 7 febbraio 2006, ribadendo che le questioni riguardanti la lesione del suddetto principio rientrando nelle materie politicamente sensibili sono di competenza del tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano, secondo la previsione normativa dell'art. 92 dello statuto di autonomia che disciplina il principio di parità tra i gruppi linguistici.

 

-      Natale con i tuoi e Capodanno con chi vuoi? Dipende dalla compagnia aerea e dal tour operator

La casistica del risarcimento danni da vacanza "natalizia" rovinata è ampia.

Oltre al danno patrimoniale, facilmente quantificabile, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente più volte anche quello non patrimoniale, legato alla delusione e allo stress per non aver potuto godere appieno delle vacanze o addirittura per non aver potuto raggiungere i propri cari per le festività.

In merito, il giudice di pace di Milano, con sentenza del 23 luglio 2002, ha riconosciuto oltre 600,00 euro a titolo di danno esistenziale per la soppressione di un volo di rientro a casa per un uomo costretto a passare in aeroporto la vigilia, il Natale e pure il giorno di Santo Stefano, essendo impossibilitato a trascorrere le feste con la famiglia.

Molto più in là si sono spinti i giudici di pace di Trecastagni (CT) e di Mascalucia (CT) nell'agosto del 2010 risarcendo un gruppo di turisti per il danno da vacanza rovinata causato dall'inadempimento del tour operator.

Nella specie, il gruppo aveva acquistato un pacchetto tutto compreso per una crociera di Capodanno sul Nilo, rivelatosi poi un vero disastro: dalla ritardata consegna dei bagagli alla sistemazione in resort, passando per le mancate visite turistiche promesse sino al cenone di Capodanno consistente in una semplice cena a buffet senza vino né spumante, acquistato dai turisti stessi a caro prezzo e di qualità scadente.

Ma peggio è andata certamente a un gruppo di turisti friulani diretti a Barcellona per trascorrere il Capodanno.

I poveri malcapitati giunti a Venezia per imbarcarsi sul volo che doveva portarli in Spagna venivano a scoprire che non esisteva alcuna prenotazione a loro nome e che l'agenzia di viaggi a cui si erano rivolti non aveva prenotato neanche l'albergo, incassando i soldi del saldo e chiudendo subito dopo i battenti senza preavviso.

Finita davanti al giudice di pace di Trieste, la vicenda si è definita, dopo 4 anni, il 3 agosto 2014, con la condanna al risarcimento non solo dei titolari dell'operatore turistico, ma anche della Regione per non aver effettuato i dovuti controlli sull'agenzia. Così i 6 turisti friulani si sono visti rimborsare oltre alla somma versata anche il risarcimento per la vacanza rovinata e le spese di viaggio aereo (per un totale di oltre 750 euro ciascuno), potendo così partire, anche se quattro anni dopo, per una nuova vacanza di Capodanno!


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