Il D.L. n. 179/2012 detta una disciplina giuslavoristica specifica per le startup innovative, derogatoria della disciplina ordinaria

Startup innovative: cosa sono

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L'analisi della disciplina che regola il diritto del lavoro per le startup innovative non può prescindere da una nozione preliminare: cosa si intende per startup innovative?

Rientrano in tale denominazione le società di capitali, anche in forma di cooperativa o società europea, che non abbiano azioni o quote quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Per potersi considerare startup innovative tali società, inoltre, devono:

  • essere state costituite ed essere attive da non più di 60 mesi;
  • avere la sede in Italia o la sede in uno Stato UE o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo e una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • riportare a bilancio, dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione non superiore ai 5 milioni di euro;
  • non aver distribuito e non distribuire utili;
  • non essere il risultato di fusione, scissione o cessione;
  • possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

6.1. il rapporto tra i costi per investimenti in ricerca e sviluppo e il maggiore tra costo e valore della produzione deve essere almeno pari al 15%;

6.2. almeno 1/3 dei dipendenti o collaboratori deve essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all'estero;

6.3. almeno i 2/3 della forza lavoro deve essere costituita da persone in possesso di laurea magistrale;

6.4. essere titolari o licenziatarie di almeno una privativa industriale.

Per approfondimenti vai alla guida Startup innovative: come si costituiscono e quali sono i vantaggi

Credito d'imposta per startup innovative

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Sostanzialmente, con riferimento al diritto del lavoro, le peculiarità di cui godono le startup innovative riguardano la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, la stipula di contratti a tempo determinato e la "composizione" della retribuzione.

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, preliminarmente è necessario specificare che sono considerate tali anche quelle con contratto di apprendistato e quelle che derivano dalla trasformazione di un contratto a termine e che per personale altamente qualificato si intende il personale in possesso di dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale a carattere tecnico-scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Tali assunzioni determinano, per le start up innovative, delle agevolazioni che, in sostanza, consistono nella concessione di un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale per esse sostenuto entro il limite massimo di 200.000 euro annui. Detta disciplina si applica per le assunzioni e le trasformazioni effettuate a far data dal 26 giugno 2012.

È importante sottolineare che dal beneficio dell'assunzione agevolata si può decadere, nei tre anni successivi alla sua concessione, in ipotesi di delocalizzazione delle attività della startup in uno Stato che non appartiene all'Area Economica Europea, di violazioni della normativa fiscale o contributiva per le quali siano state irrogate sanzioni pari ad almeno 5.000 euro e non meramente formali, di violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di condotta antisindacale del datore di lavoro accertata con sentenza definitiva, nonché in ipotesi di riduzione del numero totale dei dipendenti e di mancata conservazione dei posti di lavoro per i quali si è ottenuto il beneficio. Tale ultima circostanza, in caso di piccole e medie imprese, dà luogo alla decadenza del beneficio solo se si verifica non nei tre ma nei due anni successivi alla concessione.

Startup innovative: contratti a tempo determinato

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Venendo ai contratti a tempo determinato, la regola generale prevede che gli stessi non possono essere stipulati in misura superiore al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. In base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2015, tuttavia, tale limite non si applica alle imprese start up innovative, per i primi quattro anni dalla loro costituzione.

A tali società, sempre per i primi quattro anni dalla costituzione, non si applicano neanche le previsioni in materia di proroghe e rinnovi, in forza delle quali, ad esempio, il contratto a tempo determinato può essere prorogato liberamente solo nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività, di esigenze di sostituzione di altri lavoratori o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria, che sono le medesime condizioni che, secondo la regola generale non applicabile alle start up innovative, permettono il rinnovo del contratto medesimo.

La retribuzione nelle startup innovative

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Venendo infine alla retribuzione, la grande novità è che essa, nelle startup innovative, è necessariamente composta da una parte fissa e una parte variabile. Nello specifico, la parte fissa non deve essere inferiore al minimo previsto dal Contratto collettivo nazionale di riferimento mentre la parte variabile si determina in relazione a una serie di parametri concordati quali l'efficienza e la redditività dell'impresa o la produttività del lavoratore.

A tal proposito, con riferimento alla retribuzione fissa, va oltretutto tenuto presente che il legislatore ha previsto, in capo alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il potere di rideterminare i minimi tabellari in funzione all'avvio di start up innovative e di adattare le regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze di tali società al fine di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza.

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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