La polizia stradale può elevare una contravvenzione se rileva, senza l'uso dell'autovelox, che un automobilista viaggia a una velocità non adeguata alle caratteristiche della strada.

In tal caso però, proprio perché l'accertamento viene fatto senza strumentazione, bisogna tenere conto che la percezione dell'agente "deve essere supportata da circostanze oggettive da indicare dettagliatamente nel verbale". 


Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 13264/2014 specificando che in mancanza di quanto sopra la multa inflitta in applicazione dell'articolo 141 del codice della strada può essere annullata.

L'articolo 41 del codice della strada dispone l'automobilista deve regolare la velocità tenendo conto non solo delle caratteristiche del veicolo ma anche delle condizioni della strada e del traffico:

E per accertare la violazione non c'è bisogno di strumenti per il rilevamento della velocità.

Nel caso esaminato dalla Corte, un automobilista era stato sanzionato per aver tenuto una velocità pericolosa in un centro abitato.


Impugnata la contravvenzione, il Giudice di Pace annullava la sanzione. Di segno diametralmente opposto era stata poi la decisione del tribunale investito dell'appello.

I giudici di piazza Cavour hanno infine chiarito che ai fini dell'accertamento della pericolosità della guida l'agente  "deve rilevare i fatti che stanno accadendo e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità"


In buona sostanza l'agente deve compiere una valutazione discrezionale della condotta ed indicare nel verbale le circostanze di fatto cui abbassato la sua valutazione.


Testo dell'art. 141 codice della strada

1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.


2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.


3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.


4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.


5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.


6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.


7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.


8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 84 a € 335.


9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 674.[Fuori dei casi previsti dall' articolo 9 , chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione.][All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI ].


10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 25 a € 99


11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168.


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