- avv. Concetta Spatola - La Corte di Cassazione con ordinanza n.16498 del 18 luglio 2014 interviene nuovamente in materia di fondo patrimoniale, per la verità, con un dispositivo che si conforma alla giurisprudenza consolidata, ma che analizza alcuni aspetti forse un po' trascurati, riguardanti la opponibilità ai terzi e la sua eventuale dichiarazione di inefficacia nei loro confronti della costituzione di un fondo patrimoniale.

Premesso che il fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c. e ss., è un vincolo posto su un complesso di beni (immobili, mobili registrati e titoli di credito) che verranno destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, ne consegue che i beni sottoposti al vincolo creano un patrimonio separato che non potrà subire aggressione da parte dei creditori particolari.

Ovviamente la costituzione del fondo patrimoniale e ogni sua modifica, per la sua efficacia ed opponibilità ai terzi, deve rispettare le forme di pubblicità indicate dal Legislatore. Innanzitutto andrà annotato a margine dell'atto di matrimonio nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Di seguito, poi, in vincolo di destinazione dei beni immobili e mobili registrati andrà trascritto nei registri immobiliari e mobiliari. Per quanto riguarda i titoli di credito, invece, occorrerà l'annotazione del vincolo sul documento stesso. Tutto ciò renderà impossibile agire forzosamente sui beni vincolati e sui loro frutti per le obbligazioni non contratte nell'interesse della famiglia.

Il creditore, ai sensi degli art.2901 e seguenti c.c., può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. 

La fattispecie concreta, oggetto di decisione, riguarda la domanda di declaratoria dell'inefficacia nei confronti del creditore particolare del fondo patrimoniale costituito dal debitore con il suo coniuge in data posteriore all'azione di esecuzione della sentenza di condanna in primo grado. 

Il debitore aveva proposto ricorso sostenendo che al momento della costituzione del fondo il creditore non aveva ancora avviato le procedure esecutive e che la costituzione del fondo non era diretta a sottrarre beni alle pretese creditorie, ma unicamente a garantire il miglior soddisfacimento delle esigenze della famiglia essendo costituito da beni immobili adibiti ad abitazione della famiglia e che il creditore non aveva dimostrato ai sensi dell'art.2901 c.c. alcuna prova in ordine al danno arrecato e/o all'intenzione di arrecarlo.

La Cassazione ha ritenuto che l'azione pauliana, diretta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, non è preclusa nei casi in cui  il compimento dell'atto dispositivo ha soddisfatto altri interessi meritevoli di tutela. Già la sentenza del 2005 n.15603 aveva considerato l'azione esperibile nei confronti di un atto di trasferimento della proprietà di un bene a seguito della separazione personale, atto posto in essere per adempiere all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e dei coniugi. Nonostante, quindi, il valore etico e morale che può aver spinto il debitore a vincolare nel fondo determinati beni, se ricorre comunque la consapevolezza di porre in essere un atto pregiudizievole delle ragioni del creditore, la tutela delle ragioni di quest'ultimo prevale nei limiti di quanto serva al suo soddisfacimento. L'animus nocenti è dimostrato per il solo fatto che il debitore, nel momento in cui compie l'atto dispositivo, nonostante la previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio che potrebbe, con quell'atto, arrecare. L'elemento psicologico, in conclusione, ancorchè deve andare provato da chi intenta l'azione revocatoria, va desunto  comunque attraverso il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità. In questo caso l'esistenza di una sentenza di condanna in primo grado, anche se ancora appellabile e quindi non passata in giudicato, e, l'inesistenza di ulteriori beni personali del debitore, precedentemente alla costituzione del fondo, hanno correttamente e puntualmente indotto il giudice di merito a ritenere esistente il pregiudizio e l'animus nocendi.

avv. Concetta Spatola

foro di Napoli

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