Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 6347 del 19 Marzo 2014.

di Licia Albertazzi - L'avvocato risponde, ex art. 2043 codice civile, dei danni provocati al cliente per la mancata introduzione tempestiva della lite. E in tema di risarcimento del danno aquiliano (danno derivante appunto da responsabilità extracontrattuale) al danneggiato spettano interessi e rivalutazione monetaria dal giorno in cui il fatto lesivo è stato integrato.

Nel caso di specie l'avvocato, ottenuto mandato dal cliente rimasto vittima di incidente stradale, ha lasciato trascorrere i termini di legge (ossia quelli di cui all'articolo 2947 del codice civile) senza che aver intrapreso alcuna iniziativa volta al recupero delle somme dovute al proprio cliente a titolo di risarcimento del danno.

Per tale motivo il cliente ricorrente ha convenuto il proprio legale, ottenendo che fosse condannato a risarcire il danno.

La vicenda finirà dinanzi alla Corte di Cassazione che nella parte motivazionale della sentenza si sofferma in particolare sulla questione della rivalutazione del risarcimento del danno, di natura monetaria, che deve essere effettuata dal giudice sulla base di criteri determinati, in particolare gli "indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall'Istat e pubblicati sul sito web dell'ente nazionale di statistica".

Per quanto riguarda il danno da lucro cessante

- il quale deve comunque essere provato dall'interessato che, nel caso di specie, non ha mai dimostrato le modalità di impiego alternativo del credito proveniente dalla causa relativa al sinistro stradale, se mai avesse potuto ottenerlo a seguito di promozione tempestiva della causa - esso deve essere calcolato applicando un saggio di interessi pari a quello legale. Quindi, nel determinare le somme dovute, il giudice del merito deve procedere applicare rivalutazione monetaria e interessi legali.

Vedi anche: La responsabilità professionale dell'avvocato. Un'anno di pronunce della Cassazione - Con raccolta di articoli e

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