⏰ Sistema della prescrizione e decadenza
Prescrizione
Estinzione dei diritti per inerzia del titolare nel tempo stabilito dalla legge
Ordinaria (10 anni)
Art. 2946: termine generale per tutti i diritti
Brevi (vari termini)
Da 6 mesi a 5 anni per particolari categorie
Decadenza
Perdita del diritto per mancato esercizio nel termine perentorio
CAPO I - Della prescrizione
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 2934
Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
⚖️
Principio generale: prescrizione = estinzione per inerzia del titolare
🛡️
Eccezioni: diritti della personalità, stato delle persone, proprietà (salvo usucapione)
Art. 2935
Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
📅
Dies a quo: quando il diritto diventa azionabile (non di fatto, ma legalmente)
Art. 2936-2940
Principi fondamentali
Art. 2936 - Inderogabilità: È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione
Art. 2937 - Rinunzia: Si può rinunziare alla prescrizione solo quando è compiuta e se si può disporre del diritto
Art. 2938 - Non rilevabilità d'ufficio: Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta
Art. 2939 - Opponibilità da parte di terzi: I creditori e chiunque vi abbia interesse può opporre la prescrizione
Art. 2940 - Pagamento del debito prescritto: Non è ammessa ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato
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Inderogabilità assoluta: nessun patto può modificare i termini legali
💰
Soluti retentio: chi paga il debito prescritto non può ripetere
Sezione II - Della sospensione della prescrizione
Art. 2941-2942
Sospensione della prescrizione
Art. 2941 - Sospensione per rapporti tra le parti:
- Tra coniugi
- Tra chi esercita responsabilità genitoriale e figli
- Tra tutore e minore/interdetto
- Tra curatore e minore emancipato/inabilitato
- Tra erede e eredità beneficiata
- Tra persone giuridiche e amministratori in carica
- Tra debitore doloso e creditore (fino a scoperta del dolo)
Art. 2942 - Sospensione per condizione del titolare:
- Contro minori e interdetti senza rappresentante legale
- In tempo di guerra contro militari in servizio
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Art. 2941 n. 2: modificato con riferimento alla responsabilità genitoriale (ex potestà)
⚖️
Corte Cost.: estesa sospensione anche a società in nome collettivo e accomandita semplice
Sezione III - Dell'interruzione della prescrizione
Art. 2943-2945
Interruzione della prescrizione
Art. 2943 - Atti interruttivi:
- Notificazione atto inizio giudizio (anche se giudice incompetente)
- Domanda proposta nel corso del giudizio
- Atto costituente in mora il debitore
- Atto di domanda arbitrale
Art. 2944 - Interruzione per riconoscimento del diritto da parte del debitore
Art. 2945 - Effetti: inizia nuovo periodo di prescrizione. Durante il processo la prescrizione non corre fino al giudicato
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Interruzione = azzeramento: si inizia ex novo il computo del termine
Sezione IV - Del termine della prescrizione
⏱️ Termini di prescrizione
10 ANNI (Art. 2946)
• Prescrizione ordinaria
• Regola generale
5 ANNI (Art. 2947-2948)
• Risarcimento danni
• Retribuzioni periodiche
• Pigioni e fitti
• Rendite e pensioni
2 ANNI (Art. 2947)
• Danni da circolazione
• Assicurazioni (eccetto vita)
3 ANNI (Art. 2956)
• Professionisti
• Notai
1 ANNO (Art. 2951-2955)
• Trasporti
• Mediatori
• Commercianti
• Insegnanti
6 MESI (Art. 2954)
• Albergatori
• Osti
Art. 2946
Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
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Norma di chiusura: si applica quando non previsto termine diverso
Art. 2947
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
🚗
Circolazione stradale: termine ridotto a 2 anni per favor per danneggiati
Art. 2948
Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
- Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie
- Il capitale nominale dei titoli di Stato al portatore
- Le annualità delle pensioni alimentari
- Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni
- Gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente
- Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro
⚖️
Corte Cost.: retribuzione non prescrive durante il rapporto di lavoro
Art. 2954-2956
Prescrizioni presuntive
Art. 2954 - 6 mesi: albergatori e osti per alloggio e vitto
Art. 2955 - 1 anno:
- Insegnanti per lezioni a mesi, giorni, ore
- Prestatori di lavoro per retribuzioni mensili
- Convitti ed educandati
- Ufficiali giudiziari
- Commercianti per merci vendute a non commercianti
- Farmacisti
Art. 2956 - 3 anni:
- Prestatori di lavoro per retribuzioni superiori al mese
- Professionisti
- Notai
- Insegnanti per lezioni oltre il mese
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Prescrizioni presuntive: presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento
Art. 2962-2963
Computo dei termini
Art. 2962 - La prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine
Art. 2963 - Computo secondo calendario comune:
- Non si computa il giorno iniziale (dies a quo)
- Si computa l'ultimo giorno (dies ad quem)
- Se scade in giorno festivo, proroga al giorno seguente
- Prescrizione a mesi: giorno corrispondente del mese di scadenza
📅
Regola generale: dies a quo non computatur, dies ad quem computatur
CAPO II - Della decadenza
⚖️ Prescrizione vs. Decadenza
PRESCRIZIONE
- Estinzione per inerzia prolungata
- Ammette sospensione
- Ammette interruzione
- Non rilevabile d'ufficio
- Si può rinunziare (a termine compiuto)
- Disciplina inderogabile
- Effetto: debito si trasforma in naturale
DECADENZA
- Perdita per mancato esercizio tempestivo
- NO sospensione (salvo eccezioni)
- NO interruzione (solo impedimento)
- Rilevabile d'ufficio se diritti indisponibili
- Non ammessa rinunzia preventiva
- Può essere contrattuale
- Effetto: diritto si estingue
Art. 2964-2969
Disciplina della decadenza
Art. 2964 - Inapplicabilità regole prescrizione: non si applicano interruzione e sospensione
Art. 2965 - Decadenze contrattuali: nullo il patto che rende eccessivamente difficile l'esercizio
Art. 2966 - Impedimento: solo per compimento dell'atto previsto o riconoscimento del diritto (se disponibile)
Art. 2967 - Effetto impedimento: il diritto resta soggetto a prescrizione
Art. 2968 - Diritti indisponibili: le parti non possono modificare la disciplina
Art. 2969 - Rilievo d'ufficio: solo se materia sottratta alla disponibilità delle parti
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Decadenza: rigidità caratteristica dell'istituto, termine perentorio