Art. 2740
Responsabilità patrimoniale
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 2740: tutto il patrimonio del debitore
Preferenza su beni determinati o generali
Garanzia reale su beni mobili
Garanzia reale su beni immobili
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca periscono, le indennità assicurative si sostituiscono nella garanzia secondo il grado.
Art. 2743 - Diminuzione della garanzia
Il creditore può opporsi agli atti che diminuiscono le garanzie del suo credito.
Art. 2744 - Divieto del patto commissorio
È nullo il patto con cui si conviene che, in mancanza del pagamento del debito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore.
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito.
I privilegi sono speciali o generali.
I privilegi speciali sono quelli che riguardano determinati beni mobili o immobili.
I privilegi generali sono quelli che si estendono sopra tutti i beni mobili del debitore.
Gli articoli dal 2751 al 2783 elencano dettagliatamente i privilegi riconosciuti dalla legge:
Il pegno è il diritto reale di garanzia su cosa mobile, con le seguenti caratteristiche:
Elementi essenziali: spossessamento del debitore, consegna al creditore, diritto di prelazione e diritto di seguito.
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche presso il terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
L'ipoteca non può essere iscritta che per una somma determinata sopra beni determinati.
L'ipoteca è indivisibile. Ciascuno dei beni vincolati a ipoteca e ciascuna parte di essi garantisce il pagamento di tutto il debito e di ogni parte di esso.
Gli articoli dal 2810 al 2899 disciplinano compiutamente il sistema ipotecario:
L'ipoteca si perfeziona con l'iscrizione nei pubblici registri immobiliari.
Art. 2900 - Il creditore può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore per assicurare che siano soddisfatte le sue ragioni, purché:
Il creditore agisce in nome proprio ma per conto del debitore.
Art. 2901 - Il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, purché:
Art. 2903 - Prescrizione dell'azione: 5 anni dalla data dell'atto
Art. 2905 - Il creditore che ha fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito può chiedere il sequestro dei beni del debitore o del terzo.
Art. 2906 - Il sequestro conserva lo stato dei beni e impedisce al debitore di disporne.
Presupposti: credito (anche non scaduto), periculum in mora, fumus boni iuris.