📊 Gerarchia delle prove nel sistema civile
- Atto pubblico - Piena prova fino a querela di falso
- Scrittura privata autenticata - Piena prova della provenienza
- Scrittura privata - Piena prova se non disconosciuta
- Confessione - Piena prova contro il confitente
- Prova testimoniale - Libero apprezzamento del giudice
- Presunzioni - Legali (vincolanti) o semplici (libere)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 2697
Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
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Principio fondamentale: "actori incumbit probatio" - chi afferma deve provare
Art. 2698
Patti relativi all'onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
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Limiti all'autonomia privata: tutela del contraente debole
CAPO II - Della prova documentale
SEZIONE I - Dell'atto pubblico
Art. 2699
Atto pubblico
L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
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Definizione: documento rogato da pubblico ufficiale con pubblica fede
Art. 2700
Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
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Massima forza probatoria: piena prova fino a querela di falso
Art. 2701
Conversione dell'atto pubblico
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia della scrittura privata.
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Principio di conservazione: atto pubblico nullo vale come scrittura privata
SEZIONE II - Della scrittura privata
Art. 2702
Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
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Condizione: riconoscimento o mancato disconoscimento della sottoscrizione
Art. 2703
Sottoscrizione autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
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Autenticazione = attestazione identità + sottoscrizione in presenza
Art. 2704
Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di chi l'ha sottoscritta, o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici, o dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
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Data certa: eventi tipici che rendono la data opponibile ai terzi
CAPO III - Della prova testimoniale
Art. 2721
Ammissibilità: limiti di valore
La prova per testimoni non è ammessa nei contratti che eccedono il valore di 2,58 euro, salvo che il giudice lo consenta tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
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Limite di valore simbolico (aggiornato dalla conversione in euro), ma il giudice ha ampio potere discrezionale
Art. 2722-2726
Disciplina della prova testimoniale
Art. 2722 - Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
Art. 2723 - Patti posteriori alla formazione del documento
Art. 2724 - Eccezioni al divieto della prova testimoniale
Art. 2725 - Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto
Art. 2726 - Prova del pagamento e della remissione
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Disciplina dettagliata: rapporti tra prova scritta e testimoniale
CAPO IV - Delle presunzioni
Art. 2727
Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
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Definizione: ragionamento logico dal noto all'ignoto (legali o semplici)
Art. 2728
Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
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Distinzione: presunzioni iuris tantum (confutabili) e iuris et de iure (assolute)
Art. 2729
Presunzioni semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
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Presunzioni giudiziali: requisiti di gravità, precisione e concordanza
CAPO V - Della confessione
Art. 2730
Nozione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
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Definizione: dichiarazione di fatti sfavorevoli per sé e favorevoli alla controparte
Art. 2733
Confessione giudiziale
La confessione giudiziale fa piena prova contro colui che l'ha fatta.
Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.
In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
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Piena prova contro il confitente, salvo diritti indisponibili
Art. 2735
Confessione stragiudiziale
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.
Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
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Confessione stragiudiziale: efficacia variabile secondo il destinatario
Articoli 2736-2739 - Disposizioni finali
Art. 2736-2739
Altre disposizioni sulla confessione
Gli ultimi articoli del titolo completano la disciplina della confessione con disposizioni su:
- Art. 2736 - Efficacia della confessione resa dal rappresentante
- Art. 2737 - Confessione di fatto altrui
- Art. 2738 - Efficacia dell'interrogatorio non concludente
- Art. 2739 - Giuramento
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Completamento del sistema probatorio con rappresentanza e giuramento