⚖️ Sistema della tutela giurisdizionale
Attività giurisdizionale
Art. 2907: tutela su domanda di parte o d'ufficio
Sentenze costitutive
Art. 2908: costituzione/modifica/estinzione rapporti
Cosa giudicata
Art. 2909: efficacia della sentenza passata in giudicato
Esecuzione forzata
Espropriazione ed esecuzione in forma specifica
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 2907
Attività giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.
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Principio della domanda: nemo iudex sine actore (salvo casi eccezionali)
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Comma 2: associazioni professionali soppresse con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369
Art. 2908
Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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Sentenze costitutive: modificano direttamente la situazione giuridica sostanziale
Art. 2909
Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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Res iudicata pro veritate habetur: presunzione assoluta di verità
CAPO II - Dell'esecuzione forzata
Sezione I - Dell'espropriazione
🔨 Tipi di esecuzione forzata
- Espropriazione - Vendita forzata di beni per soddisfare crediti
- Consegna o rilascio - Esecuzione forzata per dare o restituire
- Obblighi di fare - Esecuzione a spese dell'obbligato
- Contratti - Sentenza che sostituisce il contratto
- Obblighi di non fare - Distruzione di ciò che è stato fatto illegalmente
Art. 2910
Oggetto dell'espropriazione
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal Codice di procedura civile.
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
Art. 2911
Beni gravati da pegno o ipoteca
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
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Beneficium excussionis: prima i beni con garanzia, poi gli altri
Art. 2912-2918
Effetti del pignoramento
Art. 2912 - Estensione del pignoramento: comprende accessori, pertinenze e frutti
Art. 2913 - Inefficacia delle alienazioni: gli atti di alienazione successivi al pignoramento non hanno effetto contro il creditore pignorante
Art. 2914 - Alienazioni anteriori al pignoramento: sono inefficaci se:
- Immobili trascritti dopo il pignoramento
- Cessioni di crediti notificate dopo il pignoramento
- Alienazioni senza data certa o possesso
Art. 2915-2918 - Altri effetti: vincoli di indisponibilità, ipoteche e privilegi, estinzione del credito, cessioni di affitti
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Il pignoramento "cristallizza" la situazione patrimoniale del debitore
Art. 2919-2924
Effetti della vendita forzata
Art. 2919 - Effetto traslativo: la vendita trasferisce i diritti del debitore espropriato
Art. 2920-2921 - Diritti dei terzi ed evizione: tutela dell'acquirente in buona fede, diritto di ripetizione del prezzo in caso di evizione
Art. 2922 - Vizi e lesione: nella vendita forzata non c'è garanzia per vizi né rescissione per lesione
Art. 2923-2924 - Locazioni e cessioni: opponibilità limitata all'acquirente con specifiche condizioni temporali
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Tutela dell'acquirente: nessuna garanzia ma stabilità dell'acquisto
Art. 2925-2929
Assegnazione forzata
Art. 2925 - Norme applicabili: si applicano le norme sulla vendita forzata
Art. 2926-2927 - Diritti dei terzi: possibilità di ripetere dal creditore assegnatario entro 60 giorni, diritto di ripetizione in caso di evizione
Art. 2928 - Assegnazione di crediti: conservazione dei diritti verso il debitore espropriato
Art. 2929 - Nullità del processo: inefficacia della nullità verso acquirenti in buona fede
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Assegnazione: il creditore diventa proprietario in pagamento del debito
Art. 2929-bis
Espropriazione di beni oggetto di vincoli o alienazioni gratuite
Il creditore pregiudicato da atti di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito può procedere a esecuzione forzata, anche senza preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto.
Quando il bene è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva contro il terzo proprietario ed è preferito ai suoi creditori personali.
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Articolo aggiunto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in L. 6 agosto 2015, n. 132
Sezione II - Dell'esecuzione forzata in forma specifica
Art. 2930-2933
Esecuzione in forma specifica
Art. 2930 - Consegna o rilascio: l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati
Art. 2931 - Obblighi di fare: esecuzione a spese dell'obbligato secondo il c.p.c.
Art. 2932 - Contratti: se non si conclude il contratto obbligatorio, si può ottenere sentenza che ne produca gli effetti (purché si esegua o si offra la propria prestazione)
Art. 2933 - Obblighi di non fare: distruzione a spese dell'obbligato di ciò che è stato fatto illegalmente (salvo pregiudizio all'economia nazionale)
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Tutela specifica: il creditore ottiene esattamente ciò che gli spetta