di Licia Albertazzi - Che succede quando una coppia si separa e c'è anche da decidere su chi si occuperà del fedele amico a quattro  zampe? Proprio per risolvere una questione del genere una coppia di Milano si è rivolta al Tribunale meneghino a cui si è chiesto non solo di definire una sorta di 'affidamento del cane' ma anche di stabilire un importo necessario per il suo mantenimento.

Dopo aver ricostruito la situazione reddituale dei coniugi il giudice ha adottato una serie di provvedimenti: il marito deve contribuire al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente (in quanto studentessa universitaria a tempo pieno): deve poi mantenere la ex moglie in quanto "con il suo solo reddito da lavoro non può certo affermarsi che la stessa possa provvedere al proprio mantenimento in misura conforme al tenore di vita di cui ha sempre goduto".

Ma in relazione a Fido?

La singolare richiesta, purtroppo, non ha trovato accoglimento perché il Tribunale di Milano ha ricordato che i poteri concessi al giudice in sede di separazione dei coniugi sono tassativamente elencati dagli articoli 155 e 156 del codice civile; tra questi sicuramente non figura l'assegnazione del cane di famiglia, compresa l'attribuzione dell'onere al suo mantenimento. Nè vale a sostegno la circostanza che sia intervenuto precedente patto tra coniugi. Questa specifica questione viene ritenuta inammissibile.

Ma non scoraggiamoci perché la LAV ha proposto di inserire nel codice civile un art. 455 ter dedicato proprio all' "Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi" la norma disporrebbe quanto segue:

"In caso di separazione dei coniugi

, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio".

Bisogna solo attendere che la proposta diventi legge.

Intanto il Tribunale ha potuto solo dichiarare l'intervenuta separazione dei coniugi, assegnando la casa familiare alla moglie - convivente con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente - e stature circa i rapporti patrimoniali, tra i quali l'entità degli assegni di mantenimento che il marito deve versare mensilmente, rispettivamente a favore della moglie e della figlia... ma non per il cane!

Vai al testo della sentenza del 17 Luglio 2013

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