La Corte Ue, sentenza 12.3.2002, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale che sia conseguenza dell'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso"
Finalmente, nel mondo giudiziario, s'inizia a intravedere una sempre maggiore attenzione per i diritti dei vacanzieri che spesso, loro malgrado, debbono fare i conti con spiacevoli inconvenienti.

Quando ci si vede sfumare le proprie vacanze, il rimborso del viaggio non è che una magra consolazione visto che di tempo libero il vivere moderno ce ne regala veramente poco.

Proprio per questo si è posto il problema di prevedere un autonomo risarcimento per le sofferenze patite per i disagi da vacanza rovinata.

Una simile previsione era già contenuta in una legge del '77 (la n. 1084) che aveva reso esecutiva una Convenzione di Bruxelles del 1970 e che era stata richiamata dall'art. 16 del Dlgs n. 111/95.

In realtà molti Tribunali Italiani si ostinavano a negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali vista la mancata rilevanza penale dei fatti che avevano potuto rovinare la vacanza.

Oggi però la Corte di Giustizia è intervenuta sull'argomento (12/3/2002 C-168/00) ed ha chiarito che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale che sia conseguenza dell'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso".

Questa soluzione si basa su una corretta interpretazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990, 90/314/CEE.

Insomma d'ora in avanti sarà più semplice richiedere un equo risarcimento per tutti quei disagi e disservizi che siano imputabili all'organizzatore del viaggio.


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