Con la sentenza n. 15895 depositata il 20 luglio 2011, la Corte di cassazione ha stabilito che il proprietario dell'animale che morde un minore è responsabile del fatto anche se il bambino viene morso in un giardino privato. La Circostanza che l'aggressione sia avvenuta all'interno di un giardino di proprietà di un terzo non può essere considerata "caso fortuito". In particolare, la terza sezione civile del Palazzaccio ha ritenuto erronea in diritto la sentenza
impugnata in quanto i giudici di secondo grado avrebbero considerato come caso fortuito, l'ingresso del minore nel giardino di proprietà di un terzo, sulla base dell'assunto che il cane si trovava in un luogo privato, recintato e chiuso da un cancello. Tuttavia, ha spiegato la Corte, nonostante il giardino fosse chiuso si era rivelato inadeguato al punto da permettere di entrare perfino a un bambino di tre anni. Per questo motivo la Corte ha ritenuto di escludere ogni carattere di eccezionalità all'evento, confermando la responsabilità a carico del proprietario del cane
. Gli Ermellini hanno poi precisato che la responsabilità di cui all'articolo 2052 Cc prevista a carico del proprietario dell'animale in relazione ai danni cagionati da quest'ultimo, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.

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