La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15282 del 12 luglio 2011, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto qualora il datore di lavoro non lo fa valere, anzi dispone l'invio del lavoratore alla visita medico legale - in implicita manifestazione di volontà di riammetterlo in caso di visita positiva - e successivamente nonostante l'esito della visita di piena idoneità al lavoro, riesuma la questione del periodo di comporto
per inferirne la motivazione del recesso. La Suprema Corte, confermando la sentenza della Corte d'Appello - che aveva ritenuto, in via presuntiva, che dall'invio del lavoratore alla visita medica disposta dalla parte datoriale, fosse desumibile l'abdicazione di quest'ultima dalla facoltà di recedere dal rapporto lavorativo per superamento dl comporto -, ha ritenuto la motivazione resa dalla Corte territoriale coerente con il fatto (l'invio del prestatore alla visita medico legale per verificare se fosse in condizione di lavorare pur essendo già stato superato il periodo di comporto) posto a fondamento del processo logico. I giudici di legittimità hanno infatti ricordato che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato sfugge al sindacato di legittimità.

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