2) per ogni tipo di scommessa ippica a
totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto
previsto dallarticolo 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1º
gennaio 2006, nella misura del 3 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
nella misura del 9,5 per cento per
ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1º
gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta
dellintero anno 2006 afferente alle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3
per cento per ciascuna scommessa composta
fino a sette eventi e nella misura dell8 per cento per
ciascuna scommessa composta da più di
sette eventi; dal 1º gennaio 2008, nel caso in cui la
raccolta dellintero anno 2007 afferente
alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni
di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e
nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su
eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento
di ciascuna scommessa".
13. Il
direttore generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato indirà
apposita
lotteria ad estrazione istantanea dedicata
ai Giochi olimpici invernali "Torino 2006".
Art. 11-sexiesdecies. - (Applicazione
degli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies
e 11-
decies). 1. Le disposizioni di
cui agli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies
del
presente decreto trovano applicazione a
decorrere dal 1º gennaio 2006».
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