soggetto obbligato, anche per motivi
dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la
continuità di gestione amministrativa
delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;
g)
lespressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle
disposizioni
legislative di natura procedimentale in
materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova
normativa, con particolare riferimento ai
regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
1999, n. 558;
h)
lintegrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per
lattivazione
automatica delliscrizione agli enti
previdenziali, ai sensi dellarticolo 44 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
2. I
regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dellarticolo 17, comma 2,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri
della giustizia, delleconomia e delle
finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione del
parere della Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dei pareri del Consiglio di Stato nonché
delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della
Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello
delle Commissioni parlamentari è reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque
...