unicità di responsabilità, snellimento di
fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i
princìpi di telematizzazione del registro
delle imprese, introdotti dallarticolo 31 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e successive
modificazioni, prevedendo lattivazione di collegamenti
telematici con le pubbliche
amministrazioni e lutilizzo del portale per i servizi integrati per le
imprese;
c)
lindividuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in
attuazione dei
princìpi della legislazione in materia di
imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti
che devono essere riportati nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA),
prevedendo altresì interventi di
iscrizione e cancellazione dufficio ed evitando duplicazioni di
adempimenti a carico delle imprese;
d) la
disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro
50
ed un ammontare massimo di euro 500, per
il ritardo o lomissione della presentazione delle
domande discrizione al REA, secondo
criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;
e) il
rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia
richiesta,
di certificati e visure, attestanti
liscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di
atti a tal fine richiesti, o che attestino
la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale
di ogni atto per il quale siano previsti
liscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA,
in conformità alle norme vigenti;
f) la
disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento,
distruzione o
malfunzionamento del dispositivo di firma
digitale o comunque di impedimento da parte del
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