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emanati. 3. Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Allarticolo 2: al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nellambito della relativa quota individuata dallarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007»; dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Allarticolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora lacquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dallacquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dallarticolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, allaccertamento delle violazioni provvedono, dufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa."; b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono ... |
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