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allarticolo 85: 1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "delleventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta lassegnazione"; 2) al comma 3, primo periodo, le parole: "delleventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione"»; dopo il comma 41, è inserito il seguente: «41-bis. Allarticolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui lerogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dellattività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto allAutomobile Club dItalia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico."»; il comma 42 è sostituito dal seguente: «42. Allarticolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "rivenditori di generi di monopolio," sono inserite le seguenti: "nonché presso"»; dopo il comma 42, sono aggiunti i seguenti: «42-bis. Con regolamento del direttore generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, ... |
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