9.
Allarticolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di
assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati
allassistenza
tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i
dottori commercialisti, i ragionieri e i
periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non
dipendenti dallamministrazione
pubblica.";
b) al
comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie
concernenti le ritenute alla fonte sui
redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di
sostituto di imposta relativi alle
ritenute medesime," sono soppresse.
10.
Allarticolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma, è
inserito il
seguente:
"I consulenti del lavoro svolgono
lassistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari
di reddito autonomo e di impresa, di cui
allarticolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241".
Art. 3-ter. - (Differimento di
termine). 1. Allarticolo 14-quinquies, comma 1, del decretolegge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le
parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "15 dicembre 2005"».
Alla rubrica del titolo III sono aggiunte
le seguenti parole: «, interventi per lultilizzo
di GPL e
metano per autotrazione e disposizioni
concernenti lANAS Spa».
...