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«31 dicembre 2010» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte allalbo di cui allarticolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»; dopo il comma 25, è inserito il seguente: «25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da questultima partecipate possono svolgere lattività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1º gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da questultima partecipate a decorrere dal 1º gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.»; al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allarticolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6»; al comma 29, dopo le parole: «capo II» sono inserite le seguenti: «del titolo III della parte I»; dopo il comma 29, è inserito il seguente: «29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a questultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dallAgenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle ... |
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