3.
Allarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la
lettera d) è
sostituita dalla seguente:
"d) non
avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso
per la presentazione della domanda di
ammissione, settantadue anni di età;".
4.
Allarticolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le
parole: "fino
alla cessazione della sua attività" sono
sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dellattività di
tale organo, a partire da tale data
entrano a far parte dellordinamento giudiziario tributario e".
5.
Allarticolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è
abrogato.
6.
Allarticolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo
le parole:
"commissione tributaria adita," sono
inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico
raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento,".
7.
Allarticolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è
aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso
non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,
lappellante deve, a pena
dinammissibilità, depositare copia dellappello presso lufficio di segreteria
della commissione tributaria che ha
pronunciato la sentenza impugnata".
8.
Dallattuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
...