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«Spese di manutenzione degli» sono soppresse; dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dellarticolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dellarticolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività dimpresa ai sensi dellarticolo 55 del citato testo unico.»; al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b),»; dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Lesenzione disposta dallarticolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse». Nel titolo III, dopo larticolo 7, sono inseriti i seguenti: «Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali). 1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui allarticolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad ... |
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