se lo stesso ha per oggetto beni immobili.
2. La
disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di
locazione
finanziaria stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 5-quater. - (Modifica allarticolo
65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289). 1. Il comma
2 dellarticolo 65 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal periodo dimposta in
corso alla data del concambio, la perdita conseguente
alla minusvalenza patrimoniale di cui al
predetto concambio, nonché le perdite relative ai due
periodi dimposta successivi, sono
computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale
previsto dal comma 1 dellarticolo 84 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei
redditi imponibili del periodo dimposta
in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli
successivi".
Art. 5-quinquies. - (Indeducibilità di
minusvalenze su dividendi non tassati). 1. Allarticolo
109 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3,
sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le minusvalenze realizzate
ai sensi dellarticolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non
possiedono i requisiti di cui allarticolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dellimporto non imponibile
dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei
trentasei mesi precedenti il realizzo.
Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i
ricavi dei beni di cui allarticolo 85,
comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis
si applicano con riferimento alle azioni, quote e
strumenti finanziari similari alle azioni
acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che
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