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inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). 1. Allarticolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati"; b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per loccupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dallarticolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti limposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni". 2. Larticolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - (Durata dellincarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. 2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dallincarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età. 3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni ... |
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