soddisfino i requisiti per lesenzione di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 dellarticolo 87.
3-quater. Resta ferma
lapplicazione dellarticolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
anche con riferimento ai differenziali negativi di natura
finanziaria derivanti da operazioni
iniziate nel periodo dimposta o in quello precedente sulle azioni,
quote e strumenti finanziari similari alle
azioni di cui al comma 3-bis".
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze
negative
realizzate a decorrere dal 1º gennaio
2006.
3.
Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di
ammontare superiore a 50.000 euro,
derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche
a seguito di più operazioni, in mercati
regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal
periodo dimposta cui si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il
contribuente comunica allAgenzia delle
entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire
laccertamento della conformità delle
relative operazioni alle disposizioni dellarticolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del
direttore dellAgenzia delle entrate sono
stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni,
nonché le procedure e i termini delle
stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o
infedele, la minusvalenza e la differenza
negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
4. Ai
fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dellimposta
regionale sulle
attività produttive relativi al periodo
dimposta che ha inizio a decorrere dal 1º gennaio 2006, gli
acconti sono calcolati assumendo come
imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero
...