determinate tenendo conto delle
disposizioni del presente articolo.
Art. 5-sexies. - (Interventi in favore
dellutilizzo di GPL e metano per autotrazione). 1. Per
gli interventi finalizzati a promuovere
lutilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1997, n. 403, e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 40 milioni di
euro per lanno 2005.
2. Dopo
il comma 2 dellarticolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Limporto delle
agevolazioni per linstallazione di impianti di alimentazione a metano o
a GPL può essere recuperato, mediante
credito dimposta di cui allarticolo 29 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
dallinteressato alla filiera di settore,
secondo modalità che verranno definite con accordo di
programma tra il Ministero delle attività
produttive e le associazioni di settore maggiormente
rappresentative, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2
luglio 2003, n. 183.
2-ter. Il credito dimposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento
del contributo. Il credito dimposta non è
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dellimponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui allarticolo 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917."
3. Il
...