giochi, concorsi o scommesse riservati
allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta
conforme ai requisiti tecnici ed
organizzativi stabiliti dallAmministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, delle lotterie differite ed
istantanee con partecipazione a distanza previste dallarticolo 1,
comma 292, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari
all8 per cento della raccolta effettuata;
b) la
possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per lesercizio delle
scommesse a
quota fissa, di apparecchiature che
consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede
autorizzata, leffettuazione telematica
delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati
allesercizio di tali scommesse, nel
rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle
scommesse e tenendo conto delle specifiche
discipline relative alla raccolta a distanza delle
scommesse previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169, nonché dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;
c) le
modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a
distanza, affidata
agli attuali concessionari, del gioco
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
12.
Allarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive
modificazioni, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le
scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dellarticolo 4,
comma 6, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169:
22,50 per cento della quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa;
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