approvazione da parte della Commissione
europea ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
9. A
decorrere dal 1º gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da
quelle sulle
corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e
limporto minimo per ogni biglietto giocato non può essere
inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni
della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono
determinate con provvedimento del
Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
10. Il
personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a. per effetto dellarticolo 8 del
decretolegge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in
posizione di distacco presso
lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico
della predetta amministrazione, è
trasferito, a domanda, nei ruoli della citata amministrazione, con
le modalità previste dallarticolo 1,
comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. Ferme
restando le previsioni dellarticolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il
Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce,
con propri provvedimenti, misure per la
regolamentazione della raccolta a distanza
delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso
Internet, televisione digitale, terrestre
e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I
provvedimenti, nel quadro di modalità di
gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela
dellordine pubblico e la possibilità di
connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:
a) la
possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per
lesercizio di
...