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Allarticolo 12: al comma 1: nellalinea, dopo le parole:
«dallattuazione» sono inserite le seguenti: «degli
articoli da 3 a 11» e la parola: «190» è
sostituita dalla seguente: «76,5»; alla lettera a), le parole:
«190 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «76,5
milioni» aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la compensazione degli effetti sul fabbisogno di cassa si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per lanno 2005, della dotazione di cassa relativa allunità previsionale di base 3.2.3.20 "Banche, Fondi ed Organismi internazionali" dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze»; dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Agli oneri derivanti dallattuazione degli articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e d), 11-septies, 11-octies e 11-decies, pari a 13 milioni di euro per lanno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dallanno 2006, si provvede per lanno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dallarticolo 11-quater. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater. 1-ter. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo è ... |
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