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partire dallesercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti allente concessionario fino allesercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso. 4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui allarticolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dallAutorità per lenergia elettrica e il gas successivamente allentrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili. 6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete allimpresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario. 7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dallAutorità per lenergia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi larticolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 8. La ... |
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