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disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente allentrata in vigore del presente decreto. 9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente allentrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni. 10. Nella determinazione dellacconto dovuto ai fini dellimposta sul reddito delle società (IRES) e dellimposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga allarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dellacconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dellacconto dovuto ai fini dellIRES e dellIRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo. 11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dellarticolo 11-ter, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Art. 11-quinquies. - (Dismissione di immobili). 1. Nellambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, lalienazione di tali immobili è considerata urgente con ... |
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