b)
distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione
nazionale
dellenergia elettrica di cui allarticolo
2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, di attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dellenergia elettrica.
2. Le
quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per lesercizio
delle
attività regolate di cui al comma 1 sono
deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene
dividendo il costo dei beni per le
rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari
dallAutorità per lenergia elettrica e il
gas:
a) nelle
tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture"
ed
allegate alle delibere 29 luglio 2005, n.
166, e 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per
lattività di trasporto e distribuzione di
gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino
allesercizio in corso al 31 dicembre 2004
si assume una vita utile pari a 50 anni;
b)
nellappendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5,
per lattività
di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita
utile dei cespiti".
3. Per i
beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma
2 decorre
dallesercizio di entrata in funzione,
anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non
si modifica per effetto di eventuali
successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei
beni di cui al comma 1 sono deducibili a
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