Quote ereditarie nella successione necessaria

Ecco quali sono le quote di eredità riservate dalla legge agli eredi legittimari, a seconda di quanti e quali essi siano. Guida completa

Ogni individuo ha la possibilità di disporre del proprio patrimonio per testamento rispettando i diritti dei legittimari, ovverosia quelli ai quali il nostro ordinamento riconosce una particolare tutela.

Si tratta dei parenti più prossimi del defunto, ai quali la legge riserva una quota di patrimonio di quest'ultimo (cd. quota di legittima). La successione dei legittimari è definita successione necessaria.

Schema delle quote nella successione necessaria

Riportiamo qui di seguito uno schema per scoprire qual è la quota disponibile e quale quella indisponibile in base alle diverse ipotesi che si possono verificare, seguita da una breve guida che chiarisce meglio cosa si intenda per successione necessaria.

(NB: Per le quote nella successione legittima vedi: Le quote nella successione legittima)
 CONIUGEFIGLIASCENDENTILEGITTIMAQUOTE DISPONIBILI
1° caso1/1/3 CONIUGE - 1/3 FIGLIO1/3 QUOTA DISPONIBILE
2° caso> 1/1/4 CONIUGE - 1/2 FIGLI¼ QUOTA DISPONIBILE
3° casoNO1/½ FIGLIO½ QUOTA DISPONIBILE
4° casoNO> 1/2/3 FIGLI1/3 QUOTA DISPONIBILE
5° casoNONO½ CONIUGE½ QUOTA DISPONIBILE
6° casoNO½ CONIUGE - ¼ ASCENDENTI¼ QUOTA DISPONIBILE
7° casoNONO1/3 ASCENDENTI2/3 QUOTA DISPONIBILE


Con piacere ospitiamo qui di seguito l'utile risorsa di Calcolo delle quote ereditarie messa a punto dalla Collega Anna Andreani. Subito sotto la guida legale pratica.

 

Le quote di legittima

Nella tabella sopra riportata sono indicate le quote di riserva spettanti ai vari legittimari, che non possono essere lese dal testatore nella ripartizione dell'asse ereditario, nonché le quote residue delle quali lo stesso può disporre diversamente.

Coniuge e figli

In presenza del coniuge e di un figlio, la quota di legittima di ciascuno è pari ad 1/3, mentre il terzo residuo rappresenta la quota di patrimonio disponibile; se i figli sono due o più, agli stessi spetta metà del patrimonio, ¼ al coniuge e il restante quarto è attribuito alla quota disponibile (art. 542, comma 1 e 2, c.c.).

Discendenti

Quando manca il coniuge e ci sono i discendenti, la quota di legittima è pari a ½ per un solo figlio o a 2/3 per due o più figli, mentre la quota disponibile è pari, rispettivamente, ad ½ o 1/3 (art. 537, 1° e 2° comma, c.c.).

Coniuge

Quando c'è solo il coniuge, in assenza di discendenti, la metà del patrimonio è allo stesso riservata, il resto fa parte della quota disponibile (art. 540 c.c.). In materia di coppie di fatto e unioni civili la legge n. L. n. 76/2016, ha equiparato anche a livello successorio la parte dell'unione civile al coniuge, attribuendole gli stessi diritti che derivano dal vincolo matrimoniale.

Coniuge e ascendenti

Analogamente, quando, in assenza di discendenti, il coniuge concorre con gli ascendenti, al primo spetta la metà del patrimonio, ai secondi ¼ della quota legittima e la quota disponibile si riduce ad ¼ (art. 544 c.c.).

Ascendenti

Infine, in presenza dei soli ascendenti, la quota legittima è pari ad 1/3 del patrimonio, mentre quella disponibile è pari a 2/3 (art. 538 c.c.).

Diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare

Il secondo comma dell'art. 540 c.c. riconosce al coniuge superstite, accanto alla riserva della quota di cui al primo comma, anche un diritto di abitazione sulla casa adibita a casa familiare, nonché un diritto di uso suo mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Si tratta di diritti che si costituiscono in capo al coniuge in maniera automatica e che la giurisprudenza ha ricondotto alla categoria del prelegato. Questi diritti, infatti, non devono essere computati nel valore della quota di legittima ma si aggiungono ad essa. Il loro valore deve, dunque, essere detratto dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione fra tutti i coeredi.

La ricostruzione del diritto di abitazione e di uso di cui al secondo comma dell'art. 540 fa si che, in caso di controversia relativa allo scioglimento della comunione, questi debbano essere riconosciuti in maniera automatica anche in assenza di una espressa richiesta.

Il diritto di abitazione può sorgere solo sulla casa che sia utilizzata come residenza principale della famiglia: restano escluse, dunque, seconde case e i coniugi separati dal momento che viene meno il requisito di residenza dell'intero nucleo familiare

Qualche dubbio si è posto in relazione agli immobili in comproprietà tra il de cuius e terzi: mentre la dottrina ha prevalentemente riconosciuto, in ogni caso, il sorgere del diritto di abitazione, la giurisprudenza, in senso contrario, ha ritenuto che nel caso di comproprietà con terzi, in capo al coniuge superstite sorga solo un diritto di credito in denaro equivalente al valore del diritto di abitazione.

Pensione di reversibilità

Al coniuge superstite spetta il trattamento di reversibilità; il coniuge potrebbe, in questo, concorrere sia con i figli minori, ma anche con il coniuge divorziato ovvero al convivente.

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.