Successione neccessaria

Checos'è la successione necessaria, come opera e qual è il rapporto con la successione testamentaria.

La successione necessaria conserva una certa autonomia rispetto alla successione legittima e alla successione testamentaria.

Che cos'è la successione necessaria

La vocazione necessaria è quella che opera a favore dei legittimari, ossia di soggettivi previamente individuati dal legislatore quali appartenenti al nucleo familiare de cuius.

In presenza di disposizioni testamentarie, la legge tutela la posizione dei congiunti più prossimi del de cuius riservando loro delle quote del patrimonio dello stesso, anche, eventualmente, contro la sua volontà.

Tali porzioni, chiamate, quote di riserva o legittima, corrispondono alla parte di patrimonio della quale il testatore non può disporre (c.d. quota indisponibile), giacchè riservate, appunto, ai soggetti legittimari o riservatari. Questi ultimi sono espressamente individuati dall'art. 536 c.c. nel coniuge, nei figli (legittimi, naturali, adottivi) e negli ascendenti legittimi.

Ratio della successione necessaria

La successione necessaria risponde al principio dell'inderogabile solidarietà familiare. L'affermazione dei diritti a favore dei congiunti più stretti prevale sulla tutela delle ultime volontà del testatore.

Quota di legittima

La quota di riserva o di legittima è quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né mortis causa né a titolo di liberalità, in quanto spettante per legge a soggetti legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.

Più semplicemente il legislatore, al fine di consentire che i legittimari conseguano una quota minima del patrimonio del de cuius, riconosce loro un titolo ereditario che gli consente di acquistare detta quota di patrimonio anche nel caso in cui, al momento dell'apertura della successione, detta quota non sia compresa nel relictum in quando il loro dante causa ne ha disposto con atti inter vivos o con testamento.

Così dicendo, il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti:

  • la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre;
  • la quota di legittima (o riserva), della quale il testatore non può disporre a favore degli eredi legittimi o estranei perché spettante, per legge, ai legittimari.

Come si calcola la quota di legittima?

Al fine di stabilire quale parte dell'eredità (ossia del relictum) vada attribuita al legittimario affinché sia soddisfatta la propria quota di legittima, è necessario rapportare il valore della quota riservata al relictum (al netto dei debiti).

La quota del legittimario è quindi calcolata in base al rapporto tra la quota riservata del legittimario ai sensi dell'art. 537 c.c. e la massa ereditaria, calcolata ai sensi dell'art. 556 c.c..

A tal proposito, ricordiamo che l'articolo 556 c.c. enuncia che, al fine di determinare la quota disponibile, si forma una "massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione secondo il loro valore determinato in base alle regole dettato negli articoli da 747 a 750 e, sull'asse così formato, si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre."

Esempio pratico

Per comprendere meglio, facciamo un esempio pratico

Tizio, decedendo, lascia un'eredità del valore di 120 e 20 debiti; in vita ha effettuato donazioni per 40. Ammettiamo che l'unica legittimaria sia la moglie Tizia.

La massa per calcolare la porzione di Tizia si calcola così (riunione fittizia):

1) art. 556 c.c.: sottraggo al relictum i debiti e sommo il donatum = 140;

2) art. 540 c.c.: a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio calcolato ai sensi del 556 c.c. = 70

3) la quota che Tizia ha diritto a ricevere, in quanto legittimaria, è pari a 70/100 del relictum (calcolato al netto dei debiti).

Quindi, nel caso i 70 non trovassero capienza all'interno del patrimonio relitto, Tizia dovrà agire in riduzione nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto donazioni in vita dal de cuius.