Il coniuge del defunto è uno dei soggetti ai quali il legislatore, per ovvie ragioni, accorda le più forti tutele.
Egli rientra tra gli eredi legittimari, ai quali è riservata per legge una determinata quota del patrimonio del de cuius. La separazione e il divorzio possono incidere su tali diritti, limitandoli o addirittura estinguendoli.
Successione in caso di separazione senza addebito
Se vi è stata separazione senza addebito, il coniuge e l'ex coniuge sono praticamente equiparati.
Gli articoli 585 e 548 del codice civile dispongono, infatti, che il coniuge, cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il che in altre parole vuol dire che sia il coniuge separato senza addebito che il coniuge separato con addebito sancito da una sentenza non ancora passata in giudicato godono degli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Si ritiene, inoltre, che il coniuge separato senza addebito goda ancora del legato ex lege di cui all'art. 540 secondo comma c.c.: in linea di principio gli spettano i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del coniuge defunto o comuni.
Su quali quote gravano i diritti di abitazione e uso
Il legislatore ha previsto che tali diritti gravino sulla quota disponibile e, da tale assunto, in dottrina e in giurisprudenza si è aperto un acceso dibattito in quanto l'articolo in commento si riferisce alla successione testamentaria e non alla successione legittima. Alcuni autori sostengono che, nella successione legittima, tali diritti compongano la quota del coniuge (e, conseguentemente, non debbano essere sommati alla quota del coniuge) mentre altra opinione ritiene che, come nelle successioni testamentarie, la quota debba gravare sulla disponibile.
La Suprema Corte, nella sentenza a SS.UU. 27.02.2013, n. 4847 ha enunciato che i diritti vengono attribuiti nella successione legittima "in aggiunta alla quota (…) spettante ai sensi degli art. 581 e 582 c.c." in quanto la norma mira a tutelare l'interesse, del coniuge, alla continuazione della permanenza nella casa adibita a residenza familiare.
Successione in caso di separazione con addebito
Diversamente, se la separazione è stata addebitata con sentenza passata in giudicato, il coniuge superstite è ammesso a fruire dell'assegno vitalizio solo se, al momento dell'apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
La natura giuridica di tale assegno, dibattuta in dottrina, non è priva di conseguenze: se si qualificasse l'assegno quale legato ex lege o diritto di riserva, sarebbe consequenziale definire il coniuge separato con addebito un legittimario, con la conseguenza che egli dovrebbe imputare eventuali donazioni ricevute dal de cuius e dovrebbe agire con l'azione di riduzione per il pagamento dell'assegno da parte dei coeredi. Diversamente, se si qualificasse l'assegno vitalizio come un diritto di credito a carico dell'eredità, il coniuge separato con addebito dovrebbe agire con decreto ingiuntivo, come un qualsiasi creditore dell'eredità.
Successione in caso di divorzio
A differenza di quanto avviene in caso di separazione, il divorzio elimina qualsiasi diritto successorio dell'ex, che non è più erede per legge del defunto. In tal caso, resta salva solo la diversa volontà contraria espressa in testamento e non lesiva dei diritti dei legittimari.
Un simile assunto non è in nessun modo condizionato, né in positivo né in negativo, dall'eventuale addebito.
Tuttavia, se le condizioni economiche dell'ex coniuge del defunto sono particolarmente disagiate, questi può rivolgersi al tribunale per veder riconosciuto in suo favore un assegno periodico alimentare, di natura assistenziale, da porre a carico dell'eredità.
La concessione di tale assegno è però subordinata non solo all'effettivo stato di bisogno, da intendersi come mancanza delle risorse economiche necessarie per soddisfare esigenze essenziali o primarie, ma anche alla sussistenza di un ulteriore presupposto: la titolarità di un assegno divorzile a carico del defunto quando era ancora in vita.
Tale circostanza deve essere tenuta distinta da quella in cui gli obblighi patrimoniali del defunto nei confronti dell'ex erano stati da questo soddisfatti, quando era in vita, mediante un versamento fatto una tantum: in tal caso il superstite che versi in stato di bisogno non è in possesso dei requisiti richiesti affinché il giudice riconosca il suo diritto a un assegno alimentare a carico dell'eredità.
Lo stesso dicasi se all'ex è attribuita una parte dell'assegno di reversibilità.
