Nel caso in cui il legittimario non abbia ricevuto quanto allo stesso spettante in forza delle predette garanzie, egli potrà quindi agire in giudizio per ottenere la quota che gli spetta.
L'azione di riduzione
Quando la quota di legittima viene violata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima.
In tal caso, per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l'azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss. c.c., volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti, inter vivos o mortis causa, che hanno prodotto la lesione stessa.
L'azione di riduzione, di fatto, consta di tre diverse azioni, in base alla fase e ai soggetti nei cui confronti viene eseguita:
- l'azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;
- l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, finalizzata in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione in senso stretto a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati;
- l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti, con pari finalità recuperatorie della precedente ma esperibile nei confronti degli aventi causa dal soggetto beneficiato.
La natura giuridica
Discussa è la sua natura giuridica, sebbene la giurisprudenza prevalente sostiene si tratti di azione di accertamento (in quanto mirante appunto ad accertare la lesione della quota di legittima); di natura personale (in quanto non diretta erga omnes ma solo contro i destinatari delle disposizioni del de cuius); ad effetti retroattivi (giacchè il trasferimento posto in essere dal de cuius con le disposizioni lesive si considera come mai avvenuto nei confronti del legittimario) (cfr. Cass. n. 4130/2001; n. 1033/1993).
L'azione si introduce mediante atto di citazione, dove il legittimario esplicita la causa petendi e il petitum, formulando richiesta di reintegrazione nella quota di legittima mediante la riduzione degli atti di disposizione o delle donazioni, attraverso l'esposizione sintetica della situazione dell'asse ereditario, ricavato dalla "riunione fittizia" del c.d. relictum con il donatum [ovvero l'operazione contabile, attraverso la quale si imputa al patrimonio del de cuius il valore dei beni intestati decurtati dei debiti (relictum) e maggiorati dalle donazioni compiute (donatum), per calcolare il c.d. "asse ereditario"].
Secondo la giurisprudenza, "il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore" (Cass. n. 13310/2002).
L'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore di indicare l'esatto valore della massa ereditaria, è presupposto necessario per l' accertamento della lamentata lesione della quota legittima (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 4848/2012).
La legittimazione
In ordine alla legittimazione, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Si tratta di un diritto irrinunciabile, finché vive il de cuius (Cass. n. 13429/2006), al quale può abdicarsi solo successivamente alla sua morte (Cass. n. 1373/2009).
Si ricorda che la teoria prevalente in dottrina e giurisprudenza qualifica il legittimario erede solamente a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione. Ossia il legittimario, al momento dell'apertura della successione può non essere erede (ad esempio nel caso di preterizione) oppure può essere erede solamente in quella parte, insufficiente, lasciata dal defunto.
Il legittimario diverrà erede della quota che gli spetta (quota di legittima) solamente quando avrà esercitato vittoriosamente l'azione di riduzione: le disposizioni lesive della quota di legittima diverranno quindi inefficaci nei confronti del legittimario leso (Cass. n. 10775/1996; n. 5591/1981).
Sempre l'orientamento prevalente sostiene che il legittimario, anteriormente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, sia titolare solamente di un diritto potestativo nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive e dei loro aventi causa: egli avrebbe quindi un "diritto al diritto" di acquistare la propria quota di eredità (Cass. n. 511/1995; n. 4024/1981).
Azione di riduzione delle donazioni
Come già precisato, l'azione di riduzione ha ad oggetto le disposizioni testamentarie e le donazioni.
Secondo quanto previsto dall'articolo 559 del codice civile le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 555 c.c., le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. Il che vuol dire che il legittimario che sia stato leso deve prima agire per la riduzione delle quote spettanti agli eredi e dei legati. Solo dopo, qualora risulti ancora insoddisfatto, potrà agire per la riduzione delle donazioni.
Il codice civile, all'articolo 560, si preoccupa di disciplinare il caso particolare in cui la donazione ha avuto ad oggetto un immobile. In tale ipotesi, infatti, se ciò può avvenire comodamente, la riduzione va fatta separando dall'immobile la parte necessaria per integrare la quota riservata.
Viceversa, se cioè la separazione non può farsi comodamente, occorre distinguere il caso in cui il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile da quello in cui l'eccedenza sia inferiore al quarto.
Nel primo caso, infatti, egli deve lasciare l'intero bene nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile.
Nel secondo caso, invece, il donatario può ritenere l'intero immobile e compensare i legittimari in denaro.
L'articolo 560 c.c. precisa infine che il donatario che è anche legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore del bene non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
In ogni caso, laddove il donatario aveva ipotecato o gravato da diritti altrui l'immobile donato, il legittimario lo consegue comunque libero da pesi.
Se, invece, il donatario lo aveva addirittura alienato a titolo oneroso, il legittimario dovrà prima escutere i beni del donatario e solo in seguito potrà ottenere la restituzione dell'immobile da parte del terzo acquirente.
Quest'ultimo potrà sottrarsi alla restituzione solo pagando il valore in denaro del bene.
Occorre inoltre precisare che prima che siano ridotte le donazioni (ma anche prima che siano ridotte le quote degli eredi legittimi o le disposizioni testamentarie), il legittimario deve imputare alla quota di riserva le eventuali donazioni che a sua volta ha ricevuto in vita da parte del defunto, a meno che l'ereditando non lo abbia dispensato espressamente dal farlo.
Se il legittimario tramite donazioni ha già beneficiato di beni di valore pari alla legittima egli potrà perdere, quindi, il suo diritto alla successione
Termini di prescrizione
L'azione di riduzione, in ogni caso, può essere esercitata dal legittimario entro dieci anni dall'apertura della successione, normalmente coincidente con la morte del donante.
Infatti tale impugnazione è sottoposta alla prescrizione ordinaria decennale.
