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Le misure cautelari

Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori previsti per garantire la funzione giurisdizionale. Il codice di procedura penale ne prevede due tipi

Misure cautelari: cosa sono

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Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi, disposti dall'autorità giudiziaria, di solito "a sorpresa", ogniqualvolta ravvisi il pericolo, che durante le indagini preliminari o nel corso del processo, possano verificarsi eventi capaci di compromettere la funzione giurisdizionale.

La loro emanazione da parte del giudice avviene in base a una valutazione superficiale, ma necessaria, al fine di non compromettere il corretto svolgimento del procedimento.  

Misure cautelari: finalità

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La ratio delle misure cautelari è quella di garantire l'effettività della giurisdizione e la decisione finale, messe a rischio dalle tempistiche procedurali. Per questo si dice che le misure cautelari "anticipano" in qualche modo quello che sarà l'esito del giudizio. A fare da contraltare a questo effetto anticipatorio c'è la superficialità dell'accertamento che conduce alla loro emanazione, ma che in fase di giudizio verrà approfondito.

Misure cautelari: tipi

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Il codice di procedura prevede due tipi di misure cautelari: 

  • quelle personali, che incidono sulla libertà dell'indagato
  • quelle reali, che si ripercuotono sulla facoltà di disporre liberamente dei suoi beni.

Misure cautelari personali

Le misure cautelari personali incidono sulla libertà personale dell'indagato o sulla libertà di svolgere la propria attività lavorativa o professionale. Le prime hanno natura coercitiva, le seconde interdittiva.

Sono misure cautelari personali coercitive:

  • divieto di espatrio (art. 281 c.p.p);
  • obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p);
  • allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p);
  • divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p);
  • divieto e obbligo di dimora (art 283 c.p.p);
  • arresti domiciliari (art. 284 c.p.p);
  • custodia cautelare in carcere (art 285 c.p.p);
  • custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (art. 285 bis c.p.p);
  • custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p).

Sono misure cautelari personali interdittive:

  • sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 288 c.p.p);
  • sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p);
  • divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p).

Misure cautelari reali

Le misure cautelari reali sottopongono a un vincolo determinati beni dell'indagato o comunque a lui riconducibili, impedendogli di disporne liberamente. Il codice di procedura penale prevede due tipi di misure cautelari reali:

  • il sequestro conservativo (art. 316 e ss c.p.p);
  • il sequestro preventivo (art. 321 e ss c.p.p).

Approfondimenti sulle misure cautelari

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di Annamaria Villafrate

Data: 5 maggio 2021