Bonus bollette 600 euro

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Analisi del bonus bollette 600 euro previsto epr l'anno 2022.

Il bonus bollette da 600 euro è stato un'agevolazione introdotta dal decreto aiuti bis n. 115/2022 per il 2022, destinato ai lavoratori dipendenti e erogato dalle aziende come aiuto economico per le bollette di luce, gas e acqua, con l'obiettivo di contenere il caro energia.

La misura non è stata successivamente prorogata.

Vediamo comunque come era definito.

Cos'è il bonus bollette da 600 euro

Il bonus bollette da 600 euro era una misura prevista dall'art. 12 del decreto legge Aiuti Bis n. 115/2022 (sotto allegato) al fine di contenere i costi dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua.

Come funzionava il bonus per i dipendenti

Il bonus era una misura limitata al periodo di imposta 2022, un'estensione del Fringe benefit, che non concorreva a formare il reddito Irpef del lavoratore dipendente.

Previsione che derogava all'art. 51 comma 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi, che pone il limite di € 258,23 come importo che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef.

Solo in relazione al periodo di imposta 2022, infatti, si derogava al limite suddetto e si prevedeva il nuovo importo di 600 euro come limite massimo che non faceva reddito ai fini Irpef.

Non si trattava di un bonus erogato, come in tanti altri casi, dallo Stato, ma dal datore di lavoro per provvedere al pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino all'importo massimo di 600 euro.

Lo stesso poteva essere erogato anche in relazione a fatture emesse nel 2023. L'importante è che le bollette si riferissero ai consumi del 2022.

I dettagli del bonus e del suo funzionamento venivano indicati nella circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata), che si occupava anche del rapporto tra bonus bollette e bonus carburante art. 2 DL n. 21/2022, del superamento del limite massimo del bonus e della relativa tassazione e delle modalità applicative della misura.

A chi spetta il bonus di 600 euro

I soggetti destinatari del bonus, stando all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrare, erano quelli individuati dall'art. 51 comma 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Trattasi quindi di tutti coloro che percepivano un reddito da lavoro dipendente o assimilato, così come determinato dall'art. 51 TUIR.

Stante il richiamo del solo comma 3 dell'art. 51 citato l'Agenzia riteneva che il bonus potesse essere erogato ad personam.

Utenze domestiche: che cosa si intende

L'art. 12 del decreto aiuti bis prevedeva che il bonus corrisposto dai datori fosse destinato al "pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite di 600 euro."

Come spiegato dall'Agenzia questa disposizione doveva essere legata al comma 3 dell'art. 51 TUIR il quale disponeva che "nei beni e servizi interessati dalla disposizione sono compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12."

La lettura congiunta delle due disposizioni porta concludere che il bonus poteva essere impiegato per il pagamento delle utenze:

  • di immobili adibiti ad uso abitativo posseduti o detenuti, in base di un titolo idoneo, direttamente dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, senza che rilevasse che stessi avessero stabilito la residenza o il domicilio negli stessi. Ciò che contava era infatti che gli stessi ne avessero sostenuto effettivamente le spese;
  • intestate al condominio e ripartite fra i condomini;
  • per le quali nel contratto di locazione era previsto un addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario), del coniuge e dei familiari, purché tali soggetti ne avessero sostenuto effettivamente la spesa. In questo caso, poiché il locatore veniva rimborsato, non poteva nuovamente beneficiare del bonus, perché di fatto non aveva sostenuto le spese per le utenze.

Documenti per il bonus bollette

Il datore che erogava le somme previste per il pagamento o il rimborso delle spese per le utenze sostenute dai propri dipendenti doveva conservare i documenti giustificativi della spesa, come le fatture pagate o una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà in cui il lavoratore doveva attestare di possedere la documentazione che provava il pagamento delle utenze domestiche, riportandone gli estremi identificativi, come il numero della fattura, il soggetto a cui è intestata (se diverso e il rapporto con lo stesso) il tipo di utenza, l'importo, la data e il modo in cui ha provveduto al pagamento della stessa.

Per impedire che qualche lavoratore beneficiasse più volte del bonus, questi doveva rilasciare al datore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui doveva risultare che le fatture presentate non fossero già state pagate o rimborsate, in tutto o in parte, dallo stesso o da altro datore di lavoro.