Per il CNF, non è possibile ritenere che l'assunzione presso l'Ufficio per il Processo comporti la sospensione del tirocinio, fatta eccezione per il praticante abilitato

I quesiti del dipartimento affari per la giustizia

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Può il praticante proseguire il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione forense, pure a seguito dell'assunzione presso l'Ufficio del Processo. E ancora, l'avvocato, assunto presso l'Ufficio del Processo, può mantenere la titolarità di partita IVA. o l'eventuale cessazione della stessa è compatibile con la sospensione d'Ufficio dall'esercizio della professione, configurata dal richiamato art. 11, comma 2-bis, del d. l. n. 80/2021. Questi i due quesiti formulati dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia (in allegato). A dare delle risposte ci pensa il parere del Consiglio nazionale forense (in allegato) sulla compatibilità con la pratica forense ed il mantenimento della partita IVA per gli avvocati assunti nell'UdP.

Sospensione per assunzione Ufficio del processo

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Facendo un passo indietro dopo le segnalazioni del CNF e di diverse associazioni forensi, a febbraio era arrivata la modifica sull'incompatibilità, che riguarda avvocati e praticanti che, per l'attuazione del Pnrr sono assunti presso l'ufficio del processo.

Nella bozza del decreto bollette dal Consiglio dei Ministri, compare infatti la seguente modifica normativa: "Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo (vedi anche Avvocati e praticanti sospesi se assunti nell'ufficio del processo).

Primo quesito: praticanti e tirocinio

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Sul fatto che il praticante possa proseguire il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione forense, pure a seguito dell'assunzione presso l'Ufficio del Processo ha osservato il CNF che l'art. 11 cit. «non contiene una specifica previsione relativa alla sospensione ovvero all'interruzione del tirocinio in conseguenza dell'assunzione presso l'Ufficio del Processo». È stabilito che il praticante comunichi al COA l'assunzione; e che il periodo svolto presso l'Ufficio del Processo possa essere ricongiunto con il periodo di pratica forense».

Dunque in assenza di una previsione che esplicitamente lo preveda, non è possibile ritenere che «l'assunzione presso l'Ufficio per il Processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante».

Sospeso il praticante abilitato al patrocinio

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Invece, il praticante abilitato al patrocinio assunto presso l'Ufficio del Processo non potrà continuare a svolgere la professione in sostituzione del dominus. Dunque pur rimanendo iscritto per tutti gli altri effetti nel Registro dei praticanti «la sua iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo dovrà essere invece sospesa».

Secondo quesito: titolarità partite Iva

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In primis il Consiglio nazionale forense non ha specifica competenza in materia tributaria e fiscale e, pertanto, afferma «analogo quesito andrebbe più utilmente rivolto al Ministero dell'Economia e delle Finanze», soprattutto per ciò che concerne «la compatibilità tra la titolarità di partita IVA e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della PA».

Sul capitolo relativo alla titolarità di partita Iva, prosegue il parere del Consiglio, la stessa «è annoverata - dall'art. 2, comma 2, lett. a) del decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 - tra gli indicatori dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, ai fini previsti dall'art. 21, l. n. 247/12. In caso di sospensione dall'esercizio della professione la titolarità di partita IVA diviene irrilevante, dovendo beninteso la stessa essere riattivata al termine della sospensione».

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