Esame di teoria per alcune patenti più rapido e più snello per recuperare l'arretrato. Le novità previste dal decreto del ministero delle infrastrutture pubblicato in Gazzetta

Prova di teoria semplificata per alcune patenti

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Il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 27 ottobre, pubblicato sulla GU del 9 dicembre 2021 (sotto allegata) contiene importanti modifiche in relazione allo svolgimento della prova di verifica teorica per il conseguimento delle seguenti patenti di guida:

  • A1 - 16 anni (motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, tricicli di potenza non superiore a 15 kW, macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli);
  • A2 - 18 anni (motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima);
  • A - 20 anni- 21 anni - 24 anni (tricicli di potenza superiore a 15 kW; motocicli, veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h);
  • B1 - 16 anni (quadricicli con massa in ordine di marcia fino a 450 kg per trasporto persone - categoria L7e - 600 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci e motore con potenza massima fino a 15 kW;
  • B - 18 anni (autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente.
    Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non supera 750 kg);
  • BE - 18 anni (complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg).

Venti minuti per rispondere a 30 quesiti

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La prova si svolgerà con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto casualmente da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Ogni questionario sarà composto da 30 quesiti e per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri l' affermazione vera o falsa. La prova durerà venti minuti e si considererà superata se il numero di risposte errate non sarà superiore a tre.

Prima la prova teorica durava 30 minuti durante i quali il candidato doveva rispondere a 40 quesiti e la prova era ritenuta superata se si commettevano non più di 4 errori.

Entrata in vigore della nuova prova d'esame

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Il decreto è in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla GU, ossia dal 9 dicembre 2021, per quanto riguarda invece la disciplina del nuovo esame di teoria, spetterà a un decreto dirigenziale, che dovrà essere adottato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto, quindi dal 9 dicembre, per stabilire da quando le nuove regole per l'esame di teoria saranno applicabili.

Perché un nuovo esame di teoria?

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Le ragioni dell'introduzione del nuovo esame di teoria per le categorie di patenti sopra indicate sono spiegate nella premessa al decreto:

  • coincidenza dell'esame teorico per le patenti di categoria A1, A2 ed A, con quello per le patenti di categoria B1, B e BE;
  • rivisitazione del database per adeguarlo agli aggiornamenti del Codice della strada e per operare una semplificazione linguistica delle proposizioni sottoposte alla valutazione del candidato;
  • realizzazione di misure finalizzate a snellire e velocizzare le nuove procedure d'esame tra le quali figura "un nuovo modello operativo che, al fine di consentire ai candidati l'accesso all'aula di esame, prevede l'esecuzione automatizzata, tramite software di riconoscimento facciale, dell'attività d'identificazione degli stessi per il tramite di parametri biometrici";
  • arretrato delle pratiche causate dalla pandemia che ha impedito la compresenza dei candidati nelle aule per lo svolgimento delle prove;
  • necessità di adottare misure idonee per limitare la permanenza dei candidati negli ambienti delle prove d'esame stante la ancora attuale situazione di pericolo causata dal Covid 19 e dalle sue varianti.

Scarica pdf Decreto Ministero infrastrutture 27.10.2021

Foto: 123rf.com
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