E' consentito il trattamento dei dati personali consistente nella sola verifica dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità

Il quesito posto dalla Regione Piemonte

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Il 10 agosto il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito in seduta straordinaria per esaminare ed approfondire il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi e per rispondere ad un quesito rivolto all'Autorità dalla Regione Piemonte sull'attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.

La pronuncia del Garante

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Sulla richiesta di chiarimenti della Regione Piemonte, il Collegio ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell'identità personale sono quelle indicate nell'articolo 13 Co 2 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, ovvero:

a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati.

Va esclusa la raccolta dei dati personali

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Afferma poi il Garante che tra le garanzie previste dall'art. 13 Co 5 del DPCM del 17.06.21 è compresa anche l'esclusione della raccolta, in qualunque forma, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione.

Entro questi limiti, conclude il Garante, è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella sola verifica dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Avv. Antonio Sansonetti

Patrocinante in Cassazione

E-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com


Foto: 123rf.com
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