Con la conversione in legge del decreto semplificazioni bis il referendum diventa digitale, a partire dalla raccolta firme

Anche il referendum diventa digitale

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Con la conversione in legge del Decreto semplificazioni n. 77/2021 anche i referendum, uno degli istituti più importanti di democrazia diretta del nostro ordinamento, diventano digitali.

La novità è il frutto di modifiche finalizzate a semplificare anche le procedure referendarie tramite l'impiego delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni.

Domanda certificati a mezzo pec

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L'art. 38 bis del disegno di legge per la conversione del Dl semplificazioni 2021 dispone che il certificato d'iscrizione necessario per la sottoscrizione di proposte referendarie può essere richiesto anche in formato digitale, a mezzo pec dal presidente, dal rappresentante legale del partito o del movimento politico o da uno dei soggetti promotori del referendum o da un delegato, con domanda che deve essere accompagnata dalla copia di un documento d'identità del richiedente.

Alla richiesta a mezzo pec va allegata l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum.

Se la domanda presentata a mezzo pec o per mezzo di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato si riferisce a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, a mezzo pec, i certificati richiesti entro il termine massimo di 48 ore dalla domanda.

I certificati rilasciati nelle suddette modalità costituiscono copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità a cui sono destinati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in modalità digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata in calce alla copia analogica dei certificati stessi.

Autenticazioni copie analogiche certificati digitali

Sono competenti a eseguire dette autenticazioni i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, ovvero: "i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco."

Raccolta firme digitalizzata

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Le novità sulla digitalizzazione dei referendum però non finiscono qui. La legge di conversione del decreto semplificazioni n. 77/2021 dispone anche che, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione, è possibile procedere anche in modalità digitale.

Tale modalità di raccolta firme è consentita grazie a una piattaforma, che mette a disposizione del sottoscrittore, in base alle finalità della sottoscrizione, le indicazioni specifiche da seguire. La piattaforma acquisisce anche il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Sarà un decreto a definire le modalità specifiche di funzionamento di detta piattaforma. All'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione invece il compito di verificare la validità delle firme raccolte elettronicamente anche accedendo alla piattaforma.

A partire dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della suddetta piattaforma pertanto le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione possono essere raccolte anche con documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui viene associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

Un punto a favore della transizione digitale che l'Italia, sotto la spinta dell'UE, sta tentando di mettere faticosamente in atto.

Leggi anche Decreto semplificazioni bis: tutte le novità


Foto: 123rf.com
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