Excursus storico e spunti di riflessione sulla legge n. 76/2016

Dott.ssa Federica Morabito - La legge n. 76/2016 approvata il 5 giugno scorso da ieri è pienamente operativa, con la pubblicazione sul sito del ministero dell'Interno dei formulari con le modalità di costituzione delle unioni civili rivolti ai sindaci, che quindi hanno ora tutti gli strumenti per celebrarle nel territorio italiano e per trascrivere quelle contratte all'estero.

Ecco dunque un breve vademecum e degli spunti di riflessione sulle nuove norme:

Excursus storico

- CEDU 22.11.2010. Schalk e Kopf c. Austria: secondo la Corte di Strasburgo la mancata estensione dell'accesso al matrimonio alle coppie costituite da individui dello stesso sesso non costituisce violazione dell'articolo 12 da parte di uno Stato membro. Il matrimonio èdun istituto profondamente legato alla storia e al sentimento delle singole nazioni. Ciò nonostante l'art. 8 garantisce, anche, il rispetto della "vita private e familiare"e vanno considerate comprese in tale concetto le relazioni tra persone dello stesso sesso. Dunque, la mancanza totale di tutela, da parte di uno Stato membro, integrerebbe una violazione dell'art.8; difatti non è necessario che la tutela si realizzi ricorrendo all'istituto del matrimonio, quanto piuttosto è importante che ogni Stato preveda uno strumento giuridico al fine di rendere possibile la tutela dell'unione familiare tra soggetti dello stesso sesso.

- CORTE COSTITUZIONALE 138/2010: la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla questione concernente l'ammissibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso nell'ordinamento italiano ha precisato che l'unione omosessuale è una "formazione sociale" (art.2 Cost.), che non può essere ritenuta omogenea al matrimonio; ciò perché la famiglia fondata sul matrimonio ha una finalità precisa, ossia la potenziale procreazione. In tal senso non si può ritenere violato l'art.3 Cost, la famiglia fondata sul matrimonio ex art 29 Cost si fonda su due presupposti: la diversità di sesso tra i coniugi e la potenziale capacità a generare. Dunque non vi è alcuna discriminazione, considerata la diversità di presupposti tra la famiglia fondata sul matrimonio

e la coppia composta da persone dello stesso senso. Infine i giudici, lanciano il seguente monito: "nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette".

- CEDU CONDANNA ITALIA, 2015: alcuni comuni italiani avevano negato a tre coppie omosessuali, che avevano manifestato la volontà di sposarsi, le relative pubblicazioni; la Corte di Strasburgo investita della questione condanna l'Italia per la mancata previsione di una tutela legale a favore delle coppie dello stesso sesso.

Le unioni civili in pillole

Nozione e Costituzione : il comma 2 si apre con "Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile" e prosegue spiegando che, tale unione si costituisce "mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.". L'ufficiale di stato civile provvederà alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Impedimenti: (comma 4) Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione di una delle parti per infermita' di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo87; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile.

Regime patrimoniale

In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale dell'unione sarà la comunione dei beni.

Diritti e doveri

- le parti possono scegliere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi, nonché la parte può anteporre o posporre il cognome dell'altra al proprio;

- le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri;

- le parti sono obbligate reciprocamente all'assistenza morale e materiale, nonché alla coabitazione;

- entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni;

- le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune;

- in caso di morte del prestatore di lavoro, l'altra parte avrà diritto alle indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c.

Cause di scioglimento

- morte o dichiarazione di morte presunta;

- nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e),della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

- le parti possono manifestare anche disgiuntamente la volontà di scioglimento, dinnanzi all'ufficiale dello stato civile. Dopo tre mesi dalla manifestazione di tale volontà, è possibile presentare domanda di scioglimento

In merito a quest'ultimo punto, si evidenzia che potrebbero sorgere dubbi di legittimità, nonché sulla sua concreta applicabilità. Difatti non è ben precisato, non solo se sia necessaria una qualche comunicazione o notificazione all'altra parte della volontà manifestata dall'altra , ma non è neanche ben chiaro come qualificare, proceduralmente, tale volontà. Ancora, non è stata prevista una disciplina di raccordo con la disciplina della negoziazione assistita.

Dubbi di legittimità costituzionale potrebbero sorgere in merito dai commi 26 e 27, nelle parti in cui prevedono che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, mentre alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Non è chiara la ratio di questa differenziazione.

Differenze con l'istituto del matrimonio

- le unioni civili possono essere contratte solo tra persone maggiori d'età;

- non è previsto il lutto vedovile;

- non è stata richiamata la disposizione del codice civile relativa alle pubblicazioni;

- non è previsto il dovere di fedeltà tra le parti dell'unione civile;

- non è previsto la separazione ma solo una particolare forma di divorzio;

- le parti dell'unione civile manterranno il regime di comunione dei beni fino alla sentenza di divorzio;

- non è possibile l'adozione o l'affido;

- nella legge non è fatta menzione dell'instaurazione di rapporti di affinità con i parenti dell'altra parte.


Dott.ssa Federica Morabito

Studio legale Aschi

fmorabito.law@gmail.com



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