L'articolo 1, comma 9, della legge n.243/2004 conferma la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n.180. I Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà per i settori del credito, del credito cooperativo e dei tributi erariali hanno, con proprie delibere, ammesso la possibilità per le lavoratrici di accedere alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito finalizzate al conseguimento della pensione di anzianità
con il sistema di calcolo contributivo di cui al richiamato comma 9. Poiché prima delle deliberazioni in argomento l'INPS non poteva procedere alla certificazione del diritto alla futura pensione, certificazione indispensabile per poter ammettere le interessate al Fondo di solidarietà, la possibilità per queste lavoratrici di accedere alle prestazioni straordinarie sussiste dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la deliberazione del Comitato amministratore.
Inps, Messaggio 21.5.2007 n° 12690

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