L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull'esercizio dell'opzione da parte dei condomini per il superbonus 110%

Superbonus 110%: opzioni

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Il Decreto rilancio n. 34/2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 all'art. 121 prevede per i soggetti che nel corso del 2020 e 2021 sostengono interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, la possibilità di optare alternativamente per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, al posto della detrazione.

Ogni condomino può esercitare l'opzione in autonomia

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Dette opzioni possono essere esercitate anche quando più soggetti effettuano i lavori rientranti nel Superbonus del 110% su un immobile di cui sono possessori. Ogni condomino in sostanza può decidere di usufruire della detrazione o di optare per la cessione del credito o lo sconto.

Questo quanto emerge dalla circolare n. 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata) e dal provvedimento n. 283847/2020 del Direttore dell'Agenzia (sotto allegato).

Opzioni che, come chiarisce in particolare il provvedimento n. 283847/2020, possono essere esercitate anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, che però non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e purché ciascuno stato di avanzamento si riferisca ad almeno il 30 % dell'intervento.

Un'ulteriore precisazione poi riguarda la durata del periodo in cui si può procedere al recupero della detrazione del 110%, che per gli interventi rientranti nel Superbonus, a differenza di altri, è di 5 anni.

Come indicato inoltre dalla circolare 24/E la cessione del credito può essere effettuata, a scelta del beneficiario, in favore di fornitori (ossia di coloro che hanno fornito i beni e i servizi necessari per eseguire gli interventi rientranti nel Superbonus) di persone fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, di società, di enti, di banche e di intermediari finanziari.

Opzione solo in modalità telematica

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Importanti infine le precisazioni della circolare 24/E sulle modalità in cui l'opzione deve essere esercitata, ossia "in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro)."

Chiarimento che viene ribadito dal provvedimento nei seguenti termini:"La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020. La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.4, (per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021) entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione."

Se non si provvede all'invio della Comunicazione dell'opzione nei termini e con le modalità previsti dal provvedimento, l'opzione deve ritenersi inefficace nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

Scarica pdf Circolare n. 24 del 8 agosto 2020
Scarica Provv. artt. 119-121 DL Rilancio 08 agosto 2020

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