Dopo la sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni di cui al D.L. Rilancio, le trattenute effettuate dal datore di lavoro riprenderanno dal 1° settembre 2020

di Lucia Izzo - L'art. 152 del D.L. Rilancio (n. 34/2020) ha stabilito la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio (data di entrata i vigore del decreto) e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

In pratica, durante tale periodo, le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non saranno sottoposte al vincolo pignoratizio di indisponibilità, anche in caso di intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

Stop pignoramenti stipendi e pensioni

[Torna su]

La sospensione, nel dettaglio, riguarda i pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti aventi ad oggetto somme dovute a titolo di salario e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.


Leggi anche Pignoramenti stipendi e pensioni sospesi fino al 31 agosto

Somme fruibili al debitore esecutato

[Torna su]

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non saranno sottoposte a vincolo di indisponibilità. Pertanto, il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore decreto (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

Il datore di lavoro o l'ente pensionistico dovranno quindi erogare all'esecutato lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.

Le trattenute riprenderanno dal 1° settembre 2020

[Torna su]

Anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha precisato che, fino al 31 agosto 2020, saranno sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.

Pertanto, il datore di lavoro, dall'entrata in vigore del Decreto e fino al 31 agosto 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2020.

Tuttavia, come precisato dal medesimo D.L. Rilancio, restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: