La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 inerente le "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha stabilito all'art. 6 che dopo l'articolo 583 del Codice Penale vadano inseriti gli art. 583-bis e l'art. 583-ter. Sono state in tal modo introdotte due nuove ipotesi delittuose all'art. 583-bis "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", mentre l'art. 583-ter prevede che "la condanna contro l?esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall?articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".

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